CODICE PENALE
REGIO DECRETO 19 ottobre 1930 , n. 1398
Sezione curata da: Palumbo Salvatore, Molteni Claudio, Palumbo Aurora e Sarracino Saverio
LIBRO I
DEI REATI IN GENERALE
TITOLO TERZO
DEL REATO
CAPO II
Delle circostanze del reato
(artt. 059 - 070)
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Articolo 64 C.P.
Aumento di pena nel caso di una sola circostanza aggravante.
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1. Quando ricorre una circostanza aggravante, e l'aumento di pena non è determinato dalla legge, è aumentata fino a un terzo la pena che dovrebbe essere inflitta per il reato commesso.
2. Nondimeno, la pena della reclusione da applicare per effetto dell'aumento non può superare gli anni trenta.
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