CODICE PENALE
REGIO DECRETO 19 ottobre 1930 , n. 1398
Sezione curata da: Palumbo Salvatore, Molteni Claudio, Palumbo Aurora e Sarracino Saverio
LIBRO I
DEI REATI IN GENERALE
TITOLO TERZO
DEL REATO
CAPO II
Delle circostanze del reato
(artt. 059 - 070)
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Articolo 65 C.P.
Diminuzione di pena nel caso di una sola circostanza attenuante.
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1. Quando ricorre una circostanza attenuante, e non è dalla legge determinata la diminuzione di pena, si osservano le norme seguenti:
1) alla pena di morte è sostituita la reclusione da ventiquattro a trenta anni;
2) alla pena dell'ergastolo è sostituita la reclusione da venti a ventiquattro anni;
3) le altre pene sono diminuite in misura non eccedente un terzo.
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