CODICE PENALE

REGIO DECRETO 19 ottobre 1930 , n. 1398

Sezione curata da: Palumbo Salvatore, Molteni Claudio, Palumbo Aurora e Sarracino Saverio

 

LIBRO II
DEI DELITTI IN PARTICOLARE

TITOLO VIII BIS
DEI DELITTI CONTRO IL PATRIMONIO CULTURALE 
(artt. . 518-bis - 518-undevicies)

 

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Articolo 518-octies C.P.
Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali

 

.Chiunque forma, in tutto o in parte, una scrittura privata falsa o, in tutto o in parte, altera, distrugge, sopprime od occulta una scrittura privata vera, in relazione a beni culturali mobili, al fine di farne apparire lecita la provenienza, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

Chiunque fa uso della scrittura privata di cui al primo comma, senza aver concorso nella sua formazione o alterazione, è punito con la reclusione da otto mesi a due anni e otto mesi.

 

.

 

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OSSERVAZIONI

Articolo inserito dalla Legge 9 marzo 2022, n. 22.

 Il reato è punito a titolo di dolo specifico, ossia è necessario che il soggetto agente abbia l'intenzione di far apparire lecita la provenienza del bene culturale, mentre la condotta incriminata consiste nella formazione, in tutto o in parte, di una scrittura privata falsa, oppure nell'alterazione, distruzione, soppressione od occultamento di una scrittura privata vera, in relazione a beni culturali mobili, al fine di farne apparire lecita la provenienza.
(Fonte: Bard)

 

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GIURISPRUDENZA

.Al momento non ci sono riferimenti in questa sezione.

 

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