CODICE PENALE

REGIO DECRETO 19 ottobre 1930 , n. 1398

Sezione curata da: Palumbo Salvatore, Molteni Claudio, Palumbo Aurora e Sarracino Saverio

 

LIBRO II
DEI DELITTI IN PARTICOLARE

TITOLO VIII BIS
DEI DELITTI CONTRO IL PATRIMONIO CULTURALE 
(artt. . 518-bis - 518-undevicies)

 

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Articolo 518-novies C.P.
Violazioni in materia di alienazione di beni culturali

 

È punito con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da euro 2.000 a euro 80.000:

   1) chiunque, senza la prescritta autorizzazione, aliena o immette sul mercato beni culturali;

   2) chiunque, essendovi tenuto, non presenta, nel termine di trenta giorni, la denuncia degli atti di trasferimento della proprietà o della detenzione di beni culturali;

   3) l'alienante di un bene culturale soggetto a prelazione che effettua la consegna della cosa in pendenza del termine di sessanta giorni dalla data di ricezione della denuncia di trasferimento.

 

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OSSERVAZIONI

Articolo inserito dalla Legge 9 marzo 2022, n. 22.

 

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GIURISPRUDENZA

.Al momento non ci sono riferimenti in questa sezione.

 

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