CODICE PENALE

REGIO DECRETO 19 ottobre 1930 , n. 1398

Sezione curata da: Palumbo Salvatore, Molteni Claudio, Palumbo Aurora e Sarracino Saverio

 

LIBRO II
DEI DELITTI IN PARTICOLARE

TITOLO II
DEI DELITTI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

CAPO II
Dei delitti dei privati contro la pubblica amministrazione
(artt. 336 - 356)

 

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Articolo 337 C.P.
Resistenza a un pubblico ufficiale.

 

1. Chiunque usa violenza o minaccia per opporsi a un pubblico ufficiale, o ad un incaricato di un pubblico servizio, mentre compie un atto d'ufficio o di servizio, o a coloro che, richiesti, gli prestano assistenza, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.

2. Se la violenza o minaccia e' posta in essere per opporsi a un ufficiale o agente di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza mentre compie un atto di ufficio, la pena e' aumentata fino alla meta'.  [1]

 

[1] Articolo aggiunto per effetto del Decreto Legge 11 aprile 2025, n.48 in vigore dal 12.04.2025

.

 

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PROCEDURE

.Note operative riguardanti il presente articolo:

* Procedibilità: d'ufficio (50 c.p.p.)
* Arresto: Facoltativo in flagranza (381 c.p.p.)
* Fermo di Polizia Giudiziaria: Non consentito
* Applicazione delle misure cautelari: consentite (280 - 287 c.p.p.)
* Autorità giudiziaria competente: Tribunale monocratico (33 ter c.p.p.)

 

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OSSERVAZIONI

.Al momento non ci sono riferimenti in questa sezione.

 

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GIURISPRUDENZA

.Al momento non ci sono riferimenti in questa sezione.

 

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