CODICE PENALE
REGIO DECRETO 19 ottobre 1930 , n. 1398
Sezione curata da: Palumbo Salvatore, Molteni Claudio, Palumbo Aurora e Sarracino Saverio
LIBRO II
DEI DELITTI IN PARTICOLARE
TITOLO II
DEI DELITTI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
CAPO II
Dei delitti dei privati contro la pubblica amministrazione
(artt. 336 - 356)
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Articolo 337 C.P.
Resistenza a un pubblico ufficiale.
1. Chiunque usa violenza o minaccia per opporsi a un pubblico ufficiale, o ad un incaricato di un pubblico servizio, mentre compie un atto d'ufficio o di servizio, o a coloro che, richiesti, gli prestano assistenza, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.
2. Se la violenza o minaccia e' posta in essere per opporsi a un ufficiale o agente di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza mentre compie un atto di ufficio, la pena e' aumentata fino alla meta'. [1]
[1] Articolo aggiunto per effetto del Decreto Legge 11 aprile 2025, n.48 in vigore dal 12.04.2025
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