CODICE PENALE
REGIO DECRETO 19 ottobre 1930 , n. 1398
Sezione curata da: Palumbo Salvatore, Molteni Claudio, Palumbo Aurora e Sarracino Saverio
LIBRO II
DEI DELITTI IN PARTICOLARE
TITOLO II
DEI DELITTI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
CAPO II
Dei delitti dei privati contro la pubblica amministrazione
(artt. 336 - 356)
<< articolo precedente INDICE GENERALE articolo successivo>>
Articolo 336 C.P.
Violenza o minaccia a un pubblico ufficiale.
1. Chiunque usa violenza o minaccia a un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, per costringerlo a fare un atto contrario ai propri doveri, o ad omettere un atto dell'ufficio o del servizio, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni. La pena è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso dal genitore esercente la responsabilità genitoriale o dal tutore dell'alunno nei confronti di un dirigente scolastico o di un membro del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico o ausiliario della scuola.
2. La pena è della reclusione fino a tre anni, se il fatto è commesso per costringere alcuna delle persone di cui al primo e al secondo comma a compiere un atto del proprio ufficio o servizio, o per influire, comunque, su di essa.
3. Nelle ipotesi di cui al primo e al terzo comma, se il fatto e' commesso nei confronti di un ufficiale o agente di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza, la pena e' aumentata fino alla meta'. [1]
[1] Articolo aggiunto per effetto del Decreto Legge 11 aprile 2025, n.48 in vigore dal 12.04.2025
.
DISCLAMER: Il testo della presente norma non riveste carattere di ufficialità e non sostituisce in alcun modo quello pubblicato in G.U. che ne costituisce la pubblicazione ufficiale. Vietata la riproduzione, anche parziale, del presente contenuto senza la preventiva autorizzazione degli amministratori del portale.