CODICE PENALE

REGIO DECRETO 19 ottobre 1930 , n. 1398

Sezione curata da: Palumbo Salvatore, Molteni Claudio, Palumbo Aurora e Sarracino Saverio

 

LIBRO II
DEI DELITTI IN PARTICOLARE

TITOLO II
DEI DELITTI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

CAPO II
Dei delitti dei privati contro la pubblica amministrazione
(artt. 336 - 356)

 

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Articolo 336 C.P.
Violenza o minaccia a un pubblico ufficiale.

 

1. Chiunque usa violenza o minaccia a un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, per costringerlo a fare un atto contrario ai propri doveri, o ad omettere un atto dell'ufficio o del servizio, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni. La pena è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso dal genitore esercente la responsabilità genitoriale o dal tutore dell'alunno nei confronti di un dirigente scolastico o di un membro del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico o ausiliario della scuola.

2. La pena è della reclusione fino a tre anni, se il fatto è commesso per costringere alcuna delle persone di cui al primo e al secondo comma a compiere un atto del proprio ufficio o servizio, o per influire, comunque, su di essa.

3. Nelle ipotesi di cui al primo e al terzo comma, se il fatto e' commesso nei confronti di un ufficiale o agente di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza, la pena e' aumentata fino alla meta'. [1]

 

[1] Articolo aggiunto per effetto del Decreto Legge 11 aprile 2025, n.48 in vigore dal 12.04.2025

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PROCEDURE

.Note operative riguardanti il presente articolo:

* Procedibilità: d'ufficio (50 c.p.p.)
* Arresto: Facoltativo in flagranza (381 c.p.p.)
* Fermo di Polizia Giudiziaria: Non consentito
* Applicazione delle misure cautelari: consentite (280 - 287 c.p.p.)
* Autorità giudiziaria competente: Tribunale monocratico (33 ter c.p.p.)

 

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OSSERVAZIONI

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GIURISPRUDENZA

.Al momento non ci sono riferimenti in questa sezione.

 

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