CODICE PENALE
REGIO DECRETO 19 ottobre 1930 , n. 1398
Sezione curata da: Palumbo Salvatore, Molteni Claudio, Palumbo Aurora e Sarracino Saverio
LIBRO I
DEI REATI IN GENERALE
TITOLO SECONDO
DELLE PENE
CAPO II
Delle pene principali, in particolare
(artt. 021 - 027)
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Articolo 22 C.P.
Ergastolo
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1. La pena dell'ergastolo è perpetua, ed è scontata in uno degli stabilimenti a ciò destinati, con l'obbligo del lavoro e con l'isolamento notturno.
2. Il condannato all'ergastolo può essere ammesso al lavoro all'aperto.
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