CODICE PENALE
REGIO DECRETO 19 ottobre 1930 , n. 1398
Sezione curata da: Palumbo Salvatore, Molteni Claudio, Palumbo Aurora e Sarracino Saverio
LIBRO I
DEI REATI IN GENERALE
TITOLO SECONDO
DELLE PENE
CAPO I
Delle specie di pene, in generale
(artt. 017 - 020-bis)
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Articolo 20 bis C.P.
Pene sostitutive delle pene detentive brevi (1)
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1. Salvo quanto previsto da particolari disposizioni di legge, le pene sostitutive della reclusione e dell’arresto sono disciplinate dal Capo III della legge 24 novembre 1981, n. 689, e sono le seguenti:
1) la semilibertà
2) la detenzione domiciliare sostitutiva
3) il lavoro di pubblica utilità sostitutivo
4) la pena pecuniaria sostitutiva
2. La semilibertà sostitutiva e la detenzione domiciliare sostitutiva possono essere applicate dal giudice in caso di condanna alla reclusione o all’arresto non superiori a quattro anni.
3. Il lavoro di pubblica utilità sostitutivo può essere applicato dal giudice in caso di condanna alla reclusione o all’arresto non superiori a tre anni.
4. La pena pecuniaria sostitutiva può essere applicata dal giudice in caso di condanna alla reclusione o all’arresto non superiori ad un anno.
(1) Articolo aggiunto per effetto del Dl.gs 17 ottobre 2022 n. 150, in vigore dall'01.11.2022.
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