CODICE PENALE

REGIO DECRETO 19 ottobre 1930 , n. 1398

Sezione curata da: Palumbo Salvatore, Molteni Claudio, Palumbo Aurora e Sarracino Saverio

 

LIBRO I
DEI REATI IN GENERALE

TITOLO SECONDO
DELLE PENE

CAPO I
Delle specie di pene, in generale 
(artt. 017 - 020-bis)

 

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Articolo 20 bis C.P.
Pene sostitutive delle pene detentive brevi (1)

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1. Salvo quanto previsto da particolari disposizioni di legge, le pene sostitutive della reclusione e dell’arresto sono disciplinate dal Capo III della legge 24 novembre 1981, n. 689, e sono le seguenti:

  1) la semilibertà
  2) la detenzione domiciliare sostitutiva
  3) il lavoro di pubblica utilità sostitutivo
  4) la pena pecuniaria sostitutiva

2. La semilibertà sostitutiva e la detenzione domiciliare sostitutiva possono essere applicate dal giudice in caso di condanna alla reclusione o all’arresto non superiori a quattro anni.

3. Il lavoro di pubblica utilità sostitutivo può essere applicato dal giudice in caso di condanna alla reclusione o all’arresto non superiori a tre anni.

4. La pena pecuniaria sostitutiva può essere applicata dal giudice in caso di condanna alla reclusione o all’arresto non superiori ad un anno.

 

(1) Articolo aggiunto per effetto del Dl.gs 17 ottobre 2022 n. 150, in vigore dall'01.11.2022.

 

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