CODICE PENALE

REGIO DECRETO 19 ottobre 1930 , n. 1398

Sezione curata da: Palumbo Salvatore, Molteni Claudio, Palumbo Aurora e Sarracino Saverio

 

LIBRO I
DEI REATI IN GENERALE

TITOLO QUINTO
DELLA MODIFICAZIONE, APPLICAZIONE ED ESECUZIONE DELLA PENA

CAPO II
Della esecuzione della pena
(artt. 141 - 149)

 

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Articolo 147 C.P.
Rinvio facoltativo dell'esecuzione della pena.

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1. L'esecuzione di una pena può essere differita:
 1) se è presentata domanda di grazia, e l'esecuzione della pena non deve esser differita a norma dell'articolo precedente;
 2) se una pena restrittiva della libertà personale deve essere eseguita contro chi si trova in condizioni di grave infermità fisica;
 3) se una pena restrittiva della liberta' personale deve essere eseguita nei confronti di donna incinta o di madre di prole di eta' inferiore a un anno [1]
 3-bis) se una pena restrittiva della liberta' personale deve essere eseguita nei confronti di madre di prole di eta' superiore a un anno e inferiore a tre anni [1]

2. Nel caso indicato nel n. 1, l'esecuzione della pena non può essere differita per un periodo superiore complessivamente a sei mesi, a decorrere dal giorno in cui la sentenza è divenuta irrevocabile, anche se la domanda di grazia è successivamente rinnovata.

3. Nei casi indicati nei numeri 3) e 3-bis) [1] del primo comma il provvedimento è revocato, qualora la madre sia dichiarata decaduta dalla responsabilità genitoriale sul figlio ai sensi dell'articolo 330 del codice civile, il figlio muoia, venga abbandonato o affidato ad altri che alla madre, ovvero quando quest'ultima, durante il periodo di differimento, pone in essere comportamenti che causano un grave pregiudizio alla crescita del minore. [1]

4. Il provvedimento di cui al primo comma non può essere adottato o, se adottato, è revocato se sussiste il concreto pericolo della commissione di delitti.

5. Nei casi indicati nei numeri 3) e 3-bis) del primo comma, l'esecuzione della pena non puo' essere differita se dal rinvio derivi una situazione di pericolo, di eccezionale rilevanza, di commissione di ulteriori delitti. In tale caso, nell'ipotesi di cui al numero 3-bis), l'esecuzione puo' avere luogo presso un istituto a custodia attenuata per detenute madri, ove le esigenze di eccezionale rilevanza lo consentano; nell'ipotesi di cui al numero 3), l'esecuzione deve comunque avere luogo presso un istituto a custodia attenuata per detenute madri. [1]

 

[1] Commi modificati per effetto del Decreto Legge 11 aprile 2025, n.48 in vigore dal 12.04.2025

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