CODICE PENALE

REGIO DECRETO 19 ottobre 1930 , n. 1398

Sezione curata da: Palumbo Salvatore, Molteni Claudio, Palumbo Aurora e Sarracino Saverio

 

LIBRO I
DEI REATI IN GENERALE

TITOLO QUINTO
DELLA MODIFICAZIONE, APPLICAZIONE ED ESECUZIONE DELLA PENA

CAPO II
Della esecuzione della pena
(artt. 141 - 149)

 

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Articolo 146 C.P.
Rinvio obbligatorio dell'esecuzione della pena.

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1. L'esecuzione di una pena, che non sia pecuniaria, è differita:
    1) se deve aver luogo nei confronti di donna incinta; [1]
    2) se deve aver luogo nei confronti di madre di infante di età inferiore ad anni uno; [1]
    3) se deve aver luogo nei confronti di persona affetta da AIDS conclamata o da grave deficienza immunitaria accertate ai sensi dell'articolo 286-bis, comma 2, del codice di procedura penale, ovvero da altra malattia particolarmente grave per effetto della quale le sue condizioni di salute risultano incompatibili con lo stato di detenzione, quando la persona si trova in una fase della malattia così avanzata da non rispondere più, secondo le certificazioni del servizio sanitario penitenziario o esterno, ai trattamenti disponibili e alle terapie curative.

2. Nei casi previsti dai numeri 1) e 2) del primo comma il differimento non opera o, se concesso, è revocato se la gravidanza si interrompe, se la madre è dichiarata decaduta dalla responsabilità genitoriale sul figlio ai sensi dell'articolo 330 del codice civile, il figlio muore, viene abbandonato ovvero affidato ad altri, sempreché l'interruzione di gravidanza o il parto siano avvenuti da oltre due mesi[1]

 

[1] Commi modificati per effetto del Decreto Legge 11 aprile 2025, n.48 in vigore dal 12.04.2025

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