Regolamento del bacino di traffico del sistema aeroportuale lombardo del servizio taxi

Regolamento Regionale 8 aprile 2014, n. 25

Sezione curata da: Palumbo Salvatore

CAPO II
CONDIZIONI DI ESERCIZIO

 

Articolo 6
Regolamento Regionale 08.04.2014, n. 2

Titolo per l'esercizio del servizio

(Vedi art. 000 del Prontuario del Regolamento taxi)

   1. L'esercizio del servizio taxi è subordinato al rilascio della licenza, da parte dei Comuni del bacino, a persona fisica iscritta, ai sensi dell'art. 6 della l. n. 21/92, nel 'Ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea', istituito presso le competenti Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura delle province ricadenti nel bacino.
   2. Le modalità e i criteri per il rilascio delle licenze sono disciplinati dagli artt. 8 e 9 della l. n. 21/92 e dal presente regolamento, nel rispetto della programmazione regionale e, in particolare, della ripartizione del contingente unificato fra i Comuni integrati.
   3. Le licenze hanno validità temporale illimitata, salvo i casi di anticipata cessazione previsti dalla legge.
   4. Al numero della licenza rilasciata dal Comune del bacino è anteposto un codice che identifica il Comune che ha rilasciato la licenza, fatto salvo per le licenze emesse dal Comune capoluogo di Regione. Con deliberazione della Giunta regionale sono definiti i criteri per l’identificazione dei codici da attribuire a ciascun comune con decreto dirigenziale. (1)

 

(1) Comma modificato dall'art. 1, comma 1, lett. b) del r.r. 17 dicembre 2021, n. 7.
Prima della sopraggiunta modifica, il comma così recitava:
"4. Al numero della licenza rilasciata dal Comune del bacino è anteposto un codice che identifica il Comune che ha rilasciato la licenza, fatto salvo per le licenze emesse dal Comune capoluogo di Regione".

GIURISPRUDENZA

Al momento non ci sono riferimenti giurisprudenziali per questo articolo

 

DISCLAMER: Il testo della presente norma non riveste carattere di ufficialità e non sostituisce in alcun modo quello pubblicato nel BURL n. 15, suppl. del 11 Aprile 2014,  che ne costituisce la pubblicazione ufficiale. Vietata la riproduzione, anche parziale, del presente contenuto senza la preventiva autorizzazione degli amministratori del portale.


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