Regolamento del bacino di traffico del sistema aeroportuale lombardo del servizio taxi

Regolamento Regionale 8 aprile 2014, n. 25

Sezione curata da: Palumbo Salvatore

CAPO VI
VIGILANZA, ILLECITI E CONSEGUENZE DELLA MANCATA OTTEMPERANZA ALLE CONDIZIONI PER L'ESERCIZIO DEI SERVIZI ED ALLE ULTERIORI NORME REGOLAMENTARI

 

Articolo 54
Regolamento Regionale 08.04.2014, n. 2

Sospensione dei veicoli adibiti a servizio taxi dall'accesso alle aree aeroportuali

(Vedi art. 000 del Prontuario del Regolamento taxi)

   1. Il mancato rispetto delle modalità definite dall'autorità aeroportuale e dalla società di gestione aeroportuale per la regolamentazione della viabilità e per l'accesso, la sosta e l'acquisizione delle corse mediante il sistema tecnologico automatizzato, qualora esistente, di cui all'art. 34, c. 5, lett. c), e c. 6, lett. a), comporta la sospensione dei veicoli adibiti a servizio taxi dall'accesso automatizzato, qualora esistente, alle aree aeroportuali per un periodo di tempo pari a 5 giorni.

 

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GIURISPRUDENZA

Al momento non ci sono riferimenti giurisprudenziali per questo articolo

 

DISCLAMER: Il testo della presente norma non riveste carattere di ufficialità e non sostituisce in alcun modo quello pubblicato nel BURL n. 15, suppl. del 11 Aprile 2014,  che ne costituisce la pubblicazione ufficiale. Vietata la riproduzione, anche parziale, del presente contenuto senza la preventiva autorizzazione degli amministratori del portale.


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