Regolamento del bacino di traffico del sistema aeroportuale lombardo del servizio taxi

Regolamento Regionale 8 aprile 2014, n. 25

Sezione curata da: Palumbo Salvatore

CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI

 

Articolo 5
Regolamento Regionale 08.04.2014, n. 2

Uso collettivo del taxi

(Vedi art. 5 del Prontuario del Regolamento taxi)

   1. Per uso collettivo del taxi si intende una modalità particolare di effettuazione del servizio, vale a dire l’offerta contemporanea a più utenti che impegnano l’autovettura per altrettanti, distinti, contratti di trasporto, che possono essere, in alternativa: (1)
      a) accomunati dallo stesso punto di origine e destinazione;
      b) accomunati solo dallo stesso punto di origine in quanto ciascun passeggero può ultimare la propria corsa in un punto qualsiasi del percorso, compreso tra quello di origine e quello di destinazione finale, corrispondente alla discesa dell’ultimo utente, purché il punto di arrivo di ciascuno sia ubicato in comuni confinanti.
   1 bis. L’uso collettivo del taxi, di cui al comma 1, si effettua a fronte della richiesta di un numero di utenti non inferiore a tre ed è fruibile in qualunque luogo del territorio dei Comuni integrati nel bacino. (2)
   2. La tariffa del servizio per l'uso collettivo è quella prevista per l'uso convenzionale aumentata del 20% e ridotta a un terzo per ogni singolo passeggero. Tale tariffa è aggiornata annualmente in occasione degli adeguamenti tariffari e deve essere visualizzata direttamente a tassametro per la lettura immediata da parte dell'utente. A destinazione raggiunta ogni utente è tenuto a corrispondere la cifra indicata a tassametro, corrispondente al servizio ottenuto.
   3. Ciascun utente ha diritto, a richiesta, al rilascio della ricevuta con l'indicazione della cifra, del percorso, del numero civico del taxi, della data della corsa e della firma leggibile dell'operatore.
   4. Eventuali modifiche degli elementi che compongono la tariffa del servizio per l'uso collettivo del taxi sono determinate con specifici atti regionali, in conformità ai principi previsti dall'art. 35.

 

(1) Comma sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. a) del r.r. 17 dicembre 2021, n. 7.
Prima della sopraggiunta modifica, il comma così recitava:
"1. Per uso collettivo del taxi si intende una modalità particolare di effettuazione del servizio, vale a dire l'offertacontemporanea a più utenti che impegnano l'autovettura per altrettanti, distinti, contratti di trasporto, accomunatidallo stesso punto di origine e destinazione. Tale servizio si effettua a fronte della richiesta di un numero di utentinon inferiore a tre ed è fruibile in qualunque luogo del territorio dei Comuni integrati nel bacino".
(2) Comma aggiunto dall'art. 1, comma 1, lett. a) del r.r. 17 dicembre 2021, n. 7.

GIURISPRUDENZA

Al momento non ci sono riferimenti giurisprudenziali per questo articolo

 

DISCLAMER: Il testo della presente norma non riveste carattere di ufficialità e non sostituisce in alcun modo quello pubblicato nel BURL n. 15, suppl. del 11 Aprile 2014,  che ne costituisce la pubblicazione ufficiale. Vietata la riproduzione, anche parziale, del presente contenuto senza la preventiva autorizzazione degli amministratori del portale.


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