Regolamento del bacino di traffico del sistema aeroportuale lombardo del servizio taxi

Regolamento Regionale 8 aprile 2014, n. 25

Sezione curata da: Palumbo Salvatore

CAPO V
NORME DI COMPORTAMENTO

 

Articolo 48
Regolamento Regionale 08.04.2014, n. 2

Rilevazione dati e monitoraggio

(Vedi art. 000 del Prontuario del Regolamento taxi)

   1. I singoli Comuni integrati nel bacino, le associazioni degli operatori e i sindacati dei tassisti sono tenuti a trasmettere alla Regione i dati relativi alla determinazione degli indicatori di qualità necessari per la definizione dell'adeguamento annuale delle tariffe, secondo le modalità indicate dalla Regione.
   2. La Regione e i singoli Comuni integrati nel bacino, anche d'intesa con le Associazioni dei consumatori, possono effettuare indagini e rilevazioni in merito alla qualità e quantità del servizio offerto, al livello di soddisfazione dell'utenza e alla domanda non soddisfatta. La metodologia di effettuazione è definita in accordo con le Associazioni dei consumatori e le associazioni degli operatori e i sindacati dei tassisti.

 

.

GIURISPRUDENZA

Al momento non ci sono riferimenti giurisprudenziali per questo articolo

 

DISCLAMER: Il testo della presente norma non riveste carattere di ufficialità e non sostituisce in alcun modo quello pubblicato nel BURL n. 15, suppl. del 11 Aprile 2014,  che ne costituisce la pubblicazione ufficiale. Vietata la riproduzione, anche parziale, del presente contenuto senza la preventiva autorizzazione degli amministratori del portale.


Canale TELEGRAM

   Per essere sempre aggiornati sulle novità e sulle attività di Circolazione Stradale, è possibile iscriversi al canale pubblico e gratuito Telegram di Circolazione Stradale attraverso questo link: https://t.me/CircolazioneStradale