Regolamento del bacino di traffico del sistema aeroportuale lombardo del servizio taxi
Regolamento Regionale 8 aprile 2014, n. 25
Sezione curata da: Palumbo Salvatore
CAPO V
NORME DI COMPORTAMENTO
Articolo 48
Regolamento Regionale 08.04.2014, n. 2
Rilevazione dati e monitoraggio
(Vedi art. 000 del Prontuario del Regolamento taxi)
1. I singoli Comuni integrati nel bacino, le associazioni degli operatori e i sindacati dei tassisti sono tenuti a trasmettere alla Regione i dati relativi alla determinazione degli indicatori di qualità necessari per la definizione dell'adeguamento annuale delle tariffe, secondo le modalità indicate dalla Regione.
2. La Regione e i singoli Comuni integrati nel bacino, anche d'intesa con le Associazioni dei consumatori, possono effettuare indagini e rilevazioni in merito alla qualità e quantità del servizio offerto, al livello di soddisfazione dell'utenza e alla domanda non soddisfatta. La metodologia di effettuazione è definita in accordo con le Associazioni dei consumatori e le associazioni degli operatori e i sindacati dei tassisti.
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GIURISPRUDENZA
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