Regolamento del bacino di traffico del sistema aeroportuale lombardo del servizio taxi

Regolamento Regionale 8 aprile 2014, n. 25

Sezione curata da: Palumbo Salvatore

CAPO V
NORME DI COMPORTAMENTO

 

Articolo 40
Regolamento Regionale 08.04.2014, n. 2

Obblighi generali dei conducenti in servizio

(Vedi art. 000 del Prontuario del Regolamento taxi)

   1. I conducenti di auto pubbliche in servizio hanno l'obbligo di:
      a) mantenere pulito ed in perfetto stato di efficienza il proprio veicolo;
      b) tenere nel veicolo, oltre ai documenti di circolazione relativi al veicolo stesso, la licenza. Detti documenti devono essere esibiti a richiesta degli agenti e dei funzionari addetti alla vigilanza;
      c) avere un abbigliamento decoroso e comunque confacente al pubblico servizio prestato;
      d) tenere in ogni circostanza un comportamento corretto nei confronti degli utenti;
      e) essere provvisti di uno stradario aggiornato del territorio comunale e dei Comuni integrati nel bacino, oppure di analoga strumentazione elettronica;
      f) osservare gli ordini e le istruzioni impartite dagli organi di vigilanza, nonché tutte le disposizioni vigenti in materia;
      g) avere il segnale 'TAXI' illuminato quando il taxi è libero, in conformità all'art. 24, c.1, lett. c), punto c.2;
      h) essere, durante l'attesa nei posteggi o presso le banchine di carico di aeroporti, stazioni e poli espositivi - con l'eccezione delle aree di accumulo - a disposizione del pubblico, in prossimità della propria autovettura e comunque in grado di rispondere tempestivamente alle richieste;
      i) fornire all'utente chiarimenti in ordine alla formazione del corrispettivo della corsa, nel caso intervengano soste e/o richieste particolari da parte dell'utente;
      j) rispettare i turni e gli orari di servizio;
      k) comunicare, all'ufficio del Comune che ha rilasciato la licenza, il cambio di residenza, entro il termine di trenta giorni;
      l) comunicare, all'ufficio del Comune che ha rilasciato la licenza, le disposizioni della Prefettura relative ad eventuali sospensioni della patente, entro le ventiquattro ore successive alla notifica delle disposizioni medesime;
      m) sottoporsi ai controlli diretti a verificare l'assenza di condizioni di alcoldipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti, di cui alla normativa vigente.

 

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GIURISPRUDENZA

Al momento non ci sono riferimenti giurisprudenziali per questo articolo

 

DISCLAMER: Il testo della presente norma non riveste carattere di ufficialità e non sostituisce in alcun modo quello pubblicato nel BURL n. 15, suppl. del 11 Aprile 2014,  che ne costituisce la pubblicazione ufficiale. Vietata la riproduzione, anche parziale, del presente contenuto senza la preventiva autorizzazione degli amministratori del portale.


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