Regolamento del bacino di traffico del sistema aeroportuale lombardo del servizio taxi
Regolamento Regionale 8 aprile 2014, n. 25
Sezione curata da: Palumbo Salvatore
CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 4
Regolamento Regionale 08.04.2014, n. 2
Impiego delle autovetture immatricolate ad uso taxi nei servizi di linea o in sostituzione dei servizi di linea
(Vedi art. 000 del Prontuario del Regolamento taxi)
1. Le autovetture in servizio taxi possono essere impiegate per l'espletamento dei servizi sussidiari o integrativi dei servizi di linea secondo quanto previsto dall'art. 14, c. 4 e 5, del d.lgs. n. 422/97, con le modalità previste da apposito provvedimento della Giunta regionale di concerto con gli Enti locali interessati, sino alla costituzione delle Agenzie per il trasporto pubblico locale di cui all'art. 7 della l.r. n. 6/2012, nonché con i rappresentanti delle associazioni e dei sindacati dei tassisti e con le Agenzie per il trasporto pubblico locale, una volta costituite.
2. Lo svolgimento delle attività previste dall'art. 14, c. 4 e 5, del d.lgs. n. 422/97 non comporta il venir meno delle condizioni per conservare la titolarità della licenza d'esercizio taxi.
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GIURISPRUDENZA
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