Regolamento del bacino di traffico del sistema aeroportuale lombardo del servizio taxi
Regolamento Regionale 8 aprile 2014, n. 25
Sezione curata da: Palumbo Salvatore
CAPO IV
DISCIPLINA ED ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO
Articolo 32
Regolamento Regionale 08.04.2014, n. 2
Ambiti operativi territoriali
(Vedi art. 000 del Prontuario del Regolamento taxi)
1. Gli operatori legittimati al servizio taxi all'interno del bacino hanno l'obbligo della prestazione di servizio per le corse che originano dagli aeroporti e dalle stazioni ferroviarie del bacino sull'intero territorio regionale e sul territorio delle province confinanti con la regione di seguito elencate:
- Alessandria;
- Novara;
- Verbania;
- Vercelli;
- Piacenza;
- Parma;
- Modena;
- Reggio Emilia;
- Ferrara;
- Rovigo;
- Verona;
- Trento;
- Bolzano.
2. Gli operatori del servizio taxi hanno l'obbligo della prestazione del servizio sull'intero territorio delle province ricadenti nel bacino per le corse che non originano da uno degli aeroporti ma da uno dei Comuni integrati nel bacino.
3. Gli operatori del servizio taxi dei Comuni integrati nel bacino applicano il principio dell'integrazione del servizio con la reciprocità di carico, intesa come legittimazione per gli operatori di ciascun Comune integrato ad espletare il servizio sul territorio di tutti gli altri. I Comuni devono garantire la possibilità di esercitare il servizio, rimuovendo tutti gli ostacoli che impediscono l'effettiva reciprocità, compresi quelli derivanti dalle regolamentazioni di accesso alle zone a traffico limitato. (1)
4. In occasione di eventi o manifestazioni di particolare rilevanza, su richiesta del Comune interessato che non risulti integrato nel bacino, il Comune capoluogo di Regione può autorizzare gli operatori dei Comuni del bacino allo stazionamento su aree pubbliche appositamente istituite e destinate al servizio taxi, con le modalità di cui all'art. 31 e di cui al c. 2 del presente articolo.
(1) Comma modificato dall'art. 1, comma 1, lett. n) del r.r. 17 dicembre 2021, n. 7.
Prima della sopraggiunta modifica, il comma così recitava:
"3. Gli operatori del servizio taxi dei Comuni integrati nel bacino applicano il principio dell'integrazione del servizio con la reciprocità di carico, intesa come legittimazione per gli operatori di ciascun Comune integrato ad espletare il servizio sul territorio di tutti gli altri. I Comuni devono garantire la possibilità di esercitare il servizio, rimuovendo tutti gli ostacoli che impediscono l'effettiva reciprocità.".
GIURISPRUDENZA
Al momento non ci sono riferimenti giurisprudenziali per questo articolo
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