Regolamento del bacino di traffico del sistema aeroportuale lombardo del servizio taxi

Regolamento Regionale 8 aprile 2014, n. 25

Sezione curata da: Palumbo Salvatore

CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI

 

Articolo 3
Regolamento Regionale 08.04.2014, n. 2

Definizione del servizio

(Vedi art. 000 del Prontuario del Regolamento taxi)

   1. Il servizio taxi nel bacino è il servizio che si rivolge ad un'utenza indifferenziata, viene esercitato con autovettura da piazza ed ha lo scopo di soddisfare le esigenze di trasporto individuale o di gruppi di persone non superiori a otto e del relativo bagaglio, svolgendo una funzione complementare ed integrativa dei trasporti pubblici di linea.
   2. Per particolari finalità di interesse sociale le autorità comunali possono consentire agli operatori taxi, nell'ambito del turno loro assegnato, di svolgere determinati servizi speciali.

 

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GIURISPRUDENZA

Al momento non ci sono riferimenti giurisprudenziali per questo articolo

 

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