Regolamento del bacino di traffico del sistema aeroportuale lombardo del servizio taxi

Regolamento Regionale 8 aprile 2014, n. 25

Sezione curata da: Palumbo Salvatore

CAPO II
CONDIZIONI DI ESERCIZIO

 

Articolo 22
Regolamento Regionale 08.04.2014, n. 2

Affiancamento

(Vedi art. 000 del Prontuario del Regolamento taxi)

   1. In deroga alle prescrizioni del presente regolamento, è consentito al titolare della licenza che ne ha chiesto il trasferimento ad altro soggetto di svolgere il servizio affiancato da quest'ultimo, per un periodo di tempo massimo di trenta giorni a decorrere dalla data di presentazione dell'istanza di trasferimento, sempre che ciò non limiti le richieste di servizio da parte dell'utenza.
   2. Analogamente, della previsione di cui al c. 1 possono avvalersi i collaboratori familiari, limitatamente ai trenta giorni successivi alla richiesta di inizio della collaborazione stessa.
   3. L'affiancamento deve essere autorizzato a cura dell'ufficio competente del Comune che ha rilasciato la licenza.

 

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GIURISPRUDENZA

Al momento non ci sono riferimenti giurisprudenziali per questo articolo

 

DISCLAMER: Il testo della presente norma non riveste carattere di ufficialità e non sostituisce in alcun modo quello pubblicato nel BURL n. 15, suppl. del 11 Aprile 2014,  che ne costituisce la pubblicazione ufficiale. Vietata la riproduzione, anche parziale, del presente contenuto senza la preventiva autorizzazione degli amministratori del portale.


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