Regolamento del bacino di traffico del sistema aeroportuale lombardo del servizio taxi
Regolamento Regionale 8 aprile 2014, n. 25
Sezione curata da: Palumbo Salvatore
CAPO II
CONDIZIONI DI ESERCIZIO
Articolo 22
Regolamento Regionale 08.04.2014, n. 2
Affiancamento
(Vedi art. 000 del Prontuario del Regolamento taxi)
1. In deroga alle prescrizioni del presente regolamento, è consentito al titolare della licenza che ne ha chiesto il trasferimento ad altro soggetto di svolgere il servizio affiancato da quest'ultimo, per un periodo di tempo massimo di trenta giorni a decorrere dalla data di presentazione dell'istanza di trasferimento, sempre che ciò non limiti le richieste di servizio da parte dell'utenza.
2. Analogamente, della previsione di cui al c. 1 possono avvalersi i collaboratori familiari, limitatamente ai trenta giorni successivi alla richiesta di inizio della collaborazione stessa.
3. L'affiancamento deve essere autorizzato a cura dell'ufficio competente del Comune che ha rilasciato la licenza.
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GIURISPRUDENZA
Al momento non ci sono riferimenti giurisprudenziali per questo articolo
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