Regolamento del bacino di traffico del sistema aeroportuale lombardo del servizio taxi

Regolamento Regionale 8 aprile 2014, n. 25

Sezione curata da: Palumbo Salvatore

CAPO II
CONDIZIONI DI ESERCIZIO

 

Articolo 12
Regolamento Regionale 08.04.2014, n. 2

Commissione giudicatrice

(Vedi art. 000 del Prontuario del Regolamento taxi)

   1. Per l'assegnazione delle licenze, ai sensi dell'art. 9, il Comune nomina un'apposita Commissione.
   2. La Commissione è composta dal dirigente comunale competente con funzioni di Presidente e da due esperti nelle discipline previste per le prove. La Commissione d'esame opera come collegio perfetto.
   3. La data dell'esame, fissata dalla Commissione, è comunicata agli interessati con un preavviso di almeno venti giorni a mezzo di lettera raccomandata A/R da inviare al recapito indicato nella domanda, oppure con altre forme di notifica previste dalle leggi vigenti ed indicate nei relativi bandi.
   4. La Commissione, esperite le prove d'esame, redige entro 30 giorni la graduatoria di merito e la trasmette all'organo competente per la successiva approvazione, che deve avvenire entro i successivi 30 giorni.

 

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GIURISPRUDENZA

Al momento non ci sono riferimenti giurisprudenziali per questo articolo

 

DISCLAMER: Il testo della presente norma non riveste carattere di ufficialità e non sostituisce in alcun modo quello pubblicato nel BURL n. 15, suppl. del 11 Aprile 2014,  che ne costituisce la pubblicazione ufficiale. Vietata la riproduzione, anche parziale, del presente contenuto senza la preventiva autorizzazione degli amministratori del portale.


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