Regolamento del bacino di traffico del sistema aeroportuale lombardo del servizio taxi
Regolamento Regionale 8 aprile 2014, n. 25
Sezione curata da: Palumbo Salvatore
CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1
Regolamento Regionale 08.04.2014, n. 2
Oggetto
(Vedi art. 000 del Prontuario del Regolamento taxi)
1. Il presente regolamento, ai sensi dell'art. 28, c. 5, della l.r. n. 6/2012 e della l. n. 21/92, disciplina l'esercizio del servizio taxi con autovettura nel territorio del bacino di traffico del sistema aeroportuale, di seguito denominato per brevità 'bacino', e detta una disciplina omogenea del servizio in conformità alla normativa vigente.
2. Il bacino è costituito, ai sensi dell'art. 28, c. 3, della l.r. n. 6/2012, dall'insieme del territorio delle province in cui sono localizzati gli aeroporti aperti al traffico commerciale. Il sistema aeroportuale lombardo è costituito dagli aeroporti aperti al traffico commerciale con un volume annuo di traffico almeno pari al limite individuato dall'art. 28, c. 3, della l.r. n. 6/2012. In deroga a tale limite, la Regione può motivatamente estendere il bacino anche ad aeroporti con traffico commerciale inferiore, in ragione di specifiche esigenze di sviluppo sinergico di tali scali con il sistema aeroportuale lombardo e con i territori in cui si collocano. Nel caso di aeroporti inseriti nel piano nazionale degli aeroporti, la Giunta può provvedere alla deroga di cui al periodo precedente, alle condizioni ivi previste, sentiti i Comuni di sedime e la Provincia competente.
3. I Comuni integrati nel bacino sono individuati con apposito atto della Giunta regionale, ai sensi dell'art. 28, c. 3 della l.r. n. 6/2012.
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GIURISPRUDENZA
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