REGOLAMENTO DI ESECUZIONE E DI ATTUAZIONE
DEL NUOVO CODICE DELLA STRADA
Decreto del Presidente della Repubblica 16.12.1992, n. 495
Sezione curata da: Palumbo Salvatore e Molteni Claudio
TITOLO II
COSTRUZIONE E TUTELA DELLE STRADE
CAPO II
§ 3. La segnaletica verticale
(Art. 39 Codice della Strada)
B) Segnali di pericolo
Articolo 92 Reg. CdS
DPR n. 495/1992
Segnale di banchina pericolosa
(Vedi art. 39 del Prontuario del Codice della Strada)
(Vedi art. 39 del Codice della Strada)
1. Il segnale BANCHINA PERICOLOSA (Figura II.21) deve essere usato per presegnalare un tratto di strada con banchina cedevole o non praticabile, o il pericolo di caduta in una cunetta profonda o in un fosso in caso di accostamento.
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