REGOLAMENTO DI ESECUZIONE E DI ATTUAZIONE
DEL NUOVO CODICE DELLA STRADA
Decreto del Presidente della Repubblica 16.12.1992, n. 495
Sezione curata da: Palumbo Salvatore e Molteni Claudio
TITOLO II
COSTRUZIONE E TUTELA DELLE STRADE
CAPO II
§ 3. La segnaletica verticale
(Art. 39 Codice della Strada)
B) Segnali di pericolo
Articolo 91 Reg. CdS
DPR n. 495/1992
Segnale di ponte mobile
(Vedi art. 39 del Prontuario del Codice della Strada)
(Vedi art. 39 del Codice della Strada)
1. Il segnale PONTE MOBILE (Figura II.20) deve essere usato per presegnalare una struttura stradale mobile comunque manovrabile. Sotto il segnale potrà essere apposto il primo dei pannelli distanziometrici di cui all'articolo 87, comma 4, con eventuale indicazione degli orari di manovra o di funzionamento su pannello integrativo modello II.3.
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