REGOLAMENTO DI ESECUZIONE E DI ATTUAZIONE
DEL NUOVO CODICE DELLA STRADA
Decreto del Presidente della Repubblica 16.12.1992, n. 495
Sezione curata da: Palumbo Salvatore e Molteni Claudio
TITOLO II
COSTRUZIONE E TUTELA DELLE STRADE
CAPO I
§ 4. Pertinenze, attraversamenti e condotta delle acque
(Artt. 24 - 33 Codice della Strada)
Articolo 68 Reg. CdS
DPR n. 495/1992
Cassonetti per la raccolta anche differenziata dei rifiuti
(Vedi art. 25 del Prontuario del Codice della Strada)
(Vedi art. 25 del Codice della Strada)
1. I cassonetti per la raccolta anche differenziata dei rifiuti solidi urbani di qualsiasi tipo di cui all'articolo 25, comma 3, del codice, devono essere collocati in genere fuori della carreggiata in modo, comunque, da non arrecare pericolo o intralcio alla circolazione.
2. Su ciascuno degli spigoli verticali del cassonetto devono essere apposti pannelli di pellicola rifrangente a strisce bianche e rosse, per una superficie complessiva utile per cassonetto, non inferiore a 3.200 cm2 comunque frazionabili (Figura II.479/a). Le pellicole rifrangenti devono possedere i requisiti colorimetrici e fotometrici stabiliti nel disciplinare di cui all'articolo 79, comma 9. Nelle zone urbane, ove coesistono elevati volumi di traffico e fonti di disturbo luminose o alto livello di luminosità ambientale, le pellicole rifrangenti devono di norma essere della classe 2 di cui all'articolo 79, comma 10.
3. Quando, per conformazione del cassonetto e per disposizione delle attrezzature accessorie, la segnaletica di cui al comma 2 non può essere applicata, essa può essere sostituita con quattro pannelli ridotti, ciascuno di superficie di 20 x 20 cm in modo da realizzare una superficie totale di segnalazione non inferiore a 1.600 cm2 (Figura II.479/b). In questa ipotesi, i cassonetti devono essere ubicati in aree riservate destinate a parcheggio fuori della carreggiata o entro la stessa.
4. I cassonetti che non siano dotati della segnaletica di cui ai commi 2 e 3 devono essere ubicati in sede propria.
5. Ove il cassonetto venga collocato ai margini della carreggiata l'area di ubicazione dello stesso deve essere delimitata con segnaletica orizzontale conforme all'articolo 152, comma 2.
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