REGOLAMENTO DI ESECUZIONE E DI ATTUAZIONE
DEL NUOVO CODICE DELLA STRADA
Decreto del Presidente della Repubblica 16.12.1992, n. 495
Sezione curata da: Palumbo Salvatore e Molteni Claudio
TITOLO II
COSTRUZIONE E TUTELA DELLE STRADE
CAPO I
§ 4. Pertinenze, attraversamenti e condotta delle acque
(Artt. 24 - 33 Codice della Strada)
Articolo 63 Reg. CdS
DPR n. 495/1992
Aree e fabbricati di manutenzione e di esercizio della rete viaria
(Vedi art. 24 del Prontuario del Codice della Strada)
(Vedi art. 24 del Codice della Strada)
1. Le aree e i fabbricati destinati alla manutenzione e all'esercizio della rete viaria devono essere ubicati in posizione tale, lungo il tracciato, da garantire la tempestività e l'efficienza degli interventi di esercizio e di manutenzione.
2. Le stazioni destinate alle operazioni di esazione del pedaggio si configurano come aree nelle quali sono svolte le attività di esazione, di informazione, di vendita dei mezzi di pagamento del pedaggio e di assistenza all'utenza. L'accesso ai servizi deve essere realizzato in modo da non interferire con la circolazione dei veicoli.
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