REGOLAMENTO DI ESECUZIONE E DI ATTUAZIONE
DEL NUOVO CODICE DELLA STRADA

Decreto del Presidente della Repubblica 16.12.1992, n. 495

Sezione curata da: Palumbo Salvatore e Molteni Claudio

TITOLO VI
DEGLI ILLECITI PREVISTI DAL CODICE DELLA STRADA E DELLE RELATIVE SANZIONI

CAPO I
Degli illeciti amministrativi e delle relative sanzioni

Sezione I
Degli illeciti amministrativi importanti sanzioni amministrative pecuniarie ed applicazione di queste ultime
(Artt. 196 - 208 Codice della Strada)

Articolo 384 Reg. CdS
DPR n. 495/1992
Casi di impossibilità della contestazione immediata

(Vedi art. 000 del Prontuario del Codice della Strada)
(Vedi art. 201 del Codice della Strada)

   1. I casi di materiale impossibilità della contestazione immediata prevista dall'articolo 201, comma 1, del codice, sono, a titolo esemplificativo, i seguenti:
      a) impossibilità di raggiungere un veicolo lanciato ad eccessiva velocità;
      b) attraversamento di un incrocio con il semaforo indicante la luce rossa;
      c) sorpasso in curva;
      d) accertamento di una violazione da parte di un funzionario o di un agente a bordo di un mezzo di pubblico trasporto;
      e) accertamento della violazione per mezzo di appositi apparecchi di rilevamento che consentono la determinazione dell'illecito in tempo successivo ovvero dopo che il veicolo oggetto del rilievo sia già a distanza dal posto di accertamento o comunque nella impossibilità di essere fermato in tempo utile o nei modi regolamentari;
      f) accertamento della violazione in assenza del trasgressore e del proprietario del veicolo.

 

.

 

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