REGOLAMENTO DI ESECUZIONE E DI ATTUAZIONE
DEL NUOVO CODICE DELLA STRADA

Decreto del Presidente della Repubblica 16.12.1992, n. 495

Sezione curata da: Palumbo Salvatore e Molteni Claudio

TITOLO V
NORME DI COMPORTAMENTO

§ 1. Limitazioni della velocità
(Artt. 141 - 142 Codice della Strada)

Articolo 344 Reg. CdS
DPR n. 495/1992
Limitazioni permanenti di velocità

(Vedi art. 000 del Prontuario del Codice della Strada)
(Vedi art. 142 del Codice della Strada)

   1. Nella parte posteriore dei veicoli indicati all'articolo 142, comma 4, del codice devono essere apposti in modo ben visibile, i contrassegni in materiale retroriflettente, riportanti in cifre i limiti di velocità prescritti.
   2. Ogni contrassegno deve rispondere alle caratteristiche di seguito elencate:
      a) dimensioni e colori: come riportato in figura V.1;
      b) materiali di supporto: alluminio o pellicola adesiva;
      c) materiale retroriflettente: pellicola ad elevata efficienza (classe 2).
   3. I contrassegni di cui al presente articolo devono essere conformi al tipo approvato, sulla base delle suddette caratteristiche, dal Ministero dei trasporti e della navigazione. Ciascun contrassegno deve portare in modo visibile il marchio di omologazione secondo il tipo determinato dal Ministero dei trasporti e della navigazione.

 

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