REGOLAMENTO DI ESECUZIONE E DI ATTUAZIONE
DEL NUOVO CODICE DELLA STRADA
Decreto del Presidente della Repubblica 16.12.1992, n. 495
Sezione curata da: Palumbo Salvatore e Molteni Claudio
TITOLO IV
GUIDA DEI VEICOLI E CONDUZIONE DEGLI ANIMALI
§ 1. Patente di guida
(Artt. 115 - 121 Codice della strada)
A) Disposizioni generali sulla patente e sul CAP
(Artt. da 115 a 118 Codice della strada)
Articolo 318 Reg. CdS
DPR n. 495/1992
Rilascio del certificato di idoneità alla guida di filoveicoli
(Vedi art. 000 del Prontuario del Codice della Strada)
(Vedi art. 118 del Codice della Strada)
1. Il direttore dell'Ufficio Speciale Trasporti Impianti Fissi (USTIF) della Direzione generale della M.C.T.C. rilascia, ai candidati che hanno superato gli esami, un certificato di idoneità alle funzioni di guidatore di filoveicoli, conforme al modello approvato dal Ministro dei trasporti e della navigazione, che è valido solo se accompagnato dalla patente di guida per autoveicoli e dall'eventuale certificato di abilitazione professionale, secondo quanto prescritto dall'articolo 118, commi 1 e 2, del codice. I certificati di idoneità rilasciati in base alla normativa precedentemente in vigore conservano la loro validità.
2. Il certificato di idoneità abilita a condurre filoveicoli presso le aziende di trasporto pubblico sulle quali resta ferma la competenza degli USTIF di cui all'articolo 12 della legge 1° dicembre 1986, n. 870.
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