REGOLAMENTO DI ESECUZIONE E DI ATTUAZIONE
DEL NUOVO CODICE DELLA STRADA

Decreto del Presidente della Repubblica 16.12.1992, n. 495

Sezione curata da: Palumbo Salvatore e Molteni Claudio

TITOLO III
DEI VEICOLI

CAPO III
Veicoli a motore e loro rimorchi

Sezione I
Norme costruttive e di equipaggiamento e accertamenti tecnici per la circolazione

§ 1. Caratteristiche costruttive, di equipaggiamento e di identificazione
(Artt. 71 - 74 Codice della Strada)

Articolo 230 Reg. CdS
DPR n. 495/1992
Segnale mobile plurifunzionale di soccorso

(Vedi art. 72 del Prontuario del Codice della Strada)
(Vedi art. 72 del Codice della Strada)

   1. Il segnale mobile plurifunzionale di soccorso, di cui, ai sensi dell'articolo 72, comma 3, del codice, possono essere dotati gli autoveicoli in circolazione e che i conducenti possono esporre nei casi di fermata dell'autoveicolo dovuta ad una delle seguenti situazioni di difficoltà e di emergenza:
      a) malore del conducente;
      b) avaria al motore, ai pneumatici, ai freni, ai dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione;
      c) mancanza di combustibile,
deve essere conforme alle caratteristiche indicate nel presente articolo, nell'articolo 231 nonché nell'appendice VI al presente titolo.
   2. Sulle facce esterne del dispositivo, realizzato con pellicola retroriflettente, devono essere visibili le seguenti diciture:
Lato anteriore: SOS (permanente) (Figura III.2/a)
Lato posteriore: SOS ed uno dei seguenti simboli:
      a) simbolo CROCE ROSSA (Figura III.2/b);
      b) simbolo CHIAVE REGOLABILE (Figura III.2/c);
      c) simbolo DISTRIBUTORE (Figura III.2/d).
   3. Il segnale riportante il simbolo di una croce rossa può essere utilizzato solo nel caso di malore del conducente; il segnale riportante il simbolo di una chiave regolabile, nei casi di avaria del veicolo; il segnale riportante il simbolo di un distributore, in caso di mancanza di combustibile.
   4. Lo sfondo del segnale deve essere di colore bianco o giallo realizzato in pellicola retroriflettente con simboli di colore rosso trasparente o nero.
   5. Le dimensioni dei simboli, e le caratteristiche di retroriflettenza della pellicola rifrangente, devono essere tali da garantire, senza determinare fenomeni di abbagliamento, la individuazione ed il riconoscimento alla distanza di almeno 50 m, da parte di un osservatore avente acuità visiva discreta e cioè 8/10 almeno in un occhio e senza correzione di lenti e ciò sia nelle ore diurne che notturne.
   6. Il dispositivo di segnalamento può essere realizzato anche con diciture luminose di colore rosso su fondo nero e visibili, a segnalamento montato, solo dalla parte posteriore del veicolo. I caratteri possono essere costituiti da elementi emittenti luce propria ovvero essere resi luminosi per trasparenza. È ammesso che le diciture siano ripetute anche nella parte anteriore del segnalamento e quindi visibili dalla parte anteriore del veicolo. In tale caso i caratteri dovranno essere di colore bianco o giallo su fondo nero.
   7. Il dispositivo di segnalamento di cui al comma 6 deve far comparire su apposito schermo una ed una sola delle seguenti diciture: MALORE - MOTORE - GOMMA - FRENI - LUCI - BENZINA - GASOLIO.
   8. Le dimensioni e la luminosità dei caratteri devono essere tali da garantire, senza determinare fenomeni di abbagliamento la leggibilità alla distanza di almeno 50 m, da parte di un osservatore avente una acuità visiva discreta, ossia 8/10 almeno in un occhio e senza correzione di lenti, e ciò sia in ore diurne che notturne.
   9. Il dispositivo deve essere di tipo omologato dal Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione generale della M.C.T.C.
   10. La conformità del dispositivo alle prescrizioni tecniche è attestata dalla presenza del numero di approvazione e del marchio di fabbrica.
   11. Sono fatte salve le approvazioni rilasciate in attuazione del decreto ministeriale 10 dicembre 1988.

 

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