REGOLAMENTO DI ESECUZIONE E DI ATTUAZIONE
DEL NUOVO CODICE DELLA STRADA
Decreto del Presidente della Repubblica 16.12.1992, n. 495
Sezione curata da: Palumbo Salvatore e Molteni Claudio
TITOLO III
DEI VEICOLI
CAPO III
Veicoli a motore e loro rimorchi
Sezione I
Norme costruttive e di equipaggiamento e accertamenti tecnici per la circolazione
§ 1. Caratteristiche costruttive, di equipaggiamento e di identificazione
(Artt. 71 - 74 Codice della Strada)
Articolo 229 Reg. CdS
DPR n. 495/1992
Contachilometri
(Vedi art. 72 del Prontuario del Codice della Strada)
(Vedi art. 72 del Codice della Strada)
1. Il contachilometri installato sugli autoveicoli deve fornire almeno l'indicazione relativa alla distanza chilometrica totale percorsa, a partire dalla prima messa in circolazione degli stessi autoveicoli o dal riazzeramento automatico di tale indicazione. Esso deve altresì essere privo di dispositivi di azzeramento manuale e non deve essere manomesso. E' consentita l'installazione di un contachilometri parziale azzerabile.
2. Le indicazioni del dispositivo devono cadere nel campo di visibilità diretta del conducente ed essere ad almeno cinque cifre, ciascuna variabile progressivamente da zero a nove.
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