REGOLAMENTO DI ESECUZIONE E DI ATTUAZIONE
DEL NUOVO CODICE DELLA STRADA
Decreto del Presidente della Repubblica 16.12.1992, n. 495
Sezione curata da: Palumbo Salvatore e Molteni Claudio
TITOLO III
DEI VEICOLI
CAPO I
Dei veicoli in generale
Articolo 200 Reg. CdS
DPR n. 495/1992
Motoveicoli per trasporti specifici e motoveicoli per uso speciale
(Vedi art. 000 del Prontuario del Codice della Strada)
(Vedi art. 53 del Codice della Strada)
1. Sono classificati, ai sensi dell'articolo 53, comma 3, del codice, per trasporti specifici i motoveicoli dotati di una delle seguenti carrozzerie permanentemente installate:
a) furgone isotermico, o coibentato, con o senza gruppo refrigerante, riconosciuto idoneo per il trasporto di derrate in regime di temperatura controllata;
b) contenitore ribaltabile chiuso con aperture sul solo lato superiore o posteriore, per il trasporto di rifiuti solidi;
c) cisterne per il trasporto di liquidi o liquami;
d) cisterne o contenitori appositamente attrezzati per il trasporto di materiali sfusi o pulvirulenti;
e) altre carrozzerie riconosciute idonee al trasporto specifico dal Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione generale della M.C.T.C.
2. Sono classificati, ai sensi dell'articolo 53, comma 3, del codice, per uso speciale i motoveicoli:
a) attrezzati con scala;
b) attrezzati con pompa;
c) attrezzati con gru;
d) attrezzati con pedana o cestello elevabile;
e) attrezzati per mostra pubblicitaria;
f) attrezzati con spazzatrici;
g) attrezzati con innaffiatrici;
h) attrezzati con ambulatorio o laboratorio mobile;
i) attrezzati con saldatrici;
l) attrezzati con scavatrici;
m) attrezzati con perforatrici;
n) attrezzati con sega;
o) attrezzati con gruppo elettrogeno;
p) dotati di altre attrezzature riconosciute idonee per usi speciali dal Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione generale della M.C.T.C..
3. Ai motoveicoli ad uso speciale è attribuita, nelle annotazioni delle rispettive carte di circolazione, una portata fittizia ai fini fiscali, determinata dalla differenza tra la massa complessiva del veicolo e la tara dello stesso attrezzato con carrozzeria cassone o, in mancanza di tale versione, la tara dell'autotelaio incrementata del 20%.
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