REGOLAMENTO DI ESECUZIONE E DI ATTUAZIONE
DEL NUOVO CODICE DELLA STRADA
Decreto del Presidente della Repubblica 16.12.1992, n. 495
Sezione curata da: Palumbo Salvatore e Molteni Claudio
TITOLO II
COSTRUZIONE E TUTELA DELLE STRADE
CAPO II
§ 9 - Controlli ed omologazioni
(Art. 45 Codice della Strada)
Articolo 195 Reg. CdS
DPR n. 495/1992
Condizioni per la revoca e la sospensione dell'autorizzazione
(Vedi art. 045 del Prontuario del Codice della Strada)
(Vedi art. 45 del Codice della Strada)
1. L'autorizzazione di cui all'articolo 45, comma 8, del codice, è revocata d'ufficio quando l'impresa cessa l'attività di produzione. Si intende sospesa quando cessa temporaneamente l'attività di produzione ovvero vengano a mancare temporaneamente i requisiti soggettivi o la disponibilità di attrezzature di cui all'articolo 194. In tal caso l'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale del Ministero dei lavori pubblici assegna un congruo termine per il ripristino delle condizioni per ottenere l'autorizzazione, trascorso il quale l'autorizzazione viene formalmente revocata.
2. L'autorizzazione può essere, altresì, revocata se viene accertato dall'apposito servizio dell'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale il verificarsi di almeno una delle seguenti condizioni:
a) fabbricazione di segnali difformi alle norme previste dal presente regolamento o dalle altre disposizioni o non rispondenti ai requisiti tecnici richiesti;
b) mancata indicazione sul retro dei segnali dei dati ed elementi previsti dall'articolo 77;
c) costruzione dei segnali con materiali non rispondenti ai requisiti previsti dalle norme vigenti;
d) mancato rispetto del sistema di qualità previsto da apposito disciplinare approvato con decreto del Ministro dei lavori pubblici e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
3. Il rispetto del sistema di qualità di cui al comma 2, lettera d), deve essere dimostrato entro il primo triennio di validità dell'autorizzazione e deve essere mantenuto nel corso dell'attività dell'impresa.
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