REGOLAMENTO DI ESECUZIONE E DI ATTUAZIONE
DEL NUOVO CODICE DELLA STRADA

Decreto del Presidente della Repubblica 16.12.1992, n. 495

Sezione curata da: Palumbo Salvatore e Molteni Claudio

TITOLO II
COSTRUZIONE E TUTELA DELLE STRADE

CAPO II

§ 8. Segnaletica relativa ai passaggi a livello
(Art. 44 Codice della Strada)

Articolo 191 Reg. CdS
DPR n. 495/1992
Attraversamento di linee ferroviarie di raccordo

(Vedi art. 000 del Prontuario del Codice della Strada)
(Vedi art. 44 del Codice della Strada)

   1. Quando la strada è attraversata da un binario di raccordo ferroviario ed il passaggio di convogli è regolato a vista con segnali manuali di agenti o di personale addetto alla manovra, l'attraversamento deve essere segnalato mediante il segnale ALTRI PERICOLI (Figura II.35) con pannello integrativo modello II.6/c e successiva CROCE DI S. ANDREA in vicinanza del binario stesso. Il segnale è facoltativo nei centri abitati.
   2. Il segnale ALTRI PERICOLI deve essere posto alla distanza regolamentare dall'attraversamento e va ripetuto in prossimità di questo qualora l'incrocio si effettui a vista ovvero per ogni altra situazione che lo renda necessario.
   3. La posa dei segnali di pericolo installati in prossimità dell'attraversamento è effettuata a cura e a spese dell'esercente la ferrovia o del proprietario del raccordo; la posa degli altri segnali è effettuata, invece, a cura e spese degli enti proprietari della strada.

 

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