REGOLAMENTO DI ESECUZIONE E DI ATTUAZIONE
DEL NUOVO CODICE DELLA STRADA

Decreto del Presidente della Repubblica 16.12.1992, n. 495

Sezione curata da: Palumbo Salvatore e Molteni Claudio

TITOLO II
COSTRUZIONE E TUTELA DELLE STRADE

CAPO II

§ 8. Segnaletica relativa ai passaggi a livello
(Art. 44 Codice della Strada)

Articolo 190 Reg. CdS
DPR n. 495/1992
Visibilità ai passaggi a livello senza barriere non forniti di segnalazione luminosa

(Vedi art. 000 del Prontuario del Codice della Strada)
(Vedi art. 44 del Codice della Strada)

   1. La visibilità della strada ferrata in corrispondenza dei passaggi a livello senza barriere non provvisti di segnalazione luminosa è da considerarsi sufficiente allorché l'utente della strada abbia una visuale libera sulla ferrovia tale che gli consenta, in relazione alla velocità massima dei treni sulla linea, di effettuare l'attraversamento quando nessun treno sia in vista.

 

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