REGOLAMENTO DI ESECUZIONE E DI ATTUAZIONE
DEL NUOVO CODICE DELLA STRADA
Decreto del Presidente della Repubblica 16.12.1992, n. 495
Sezione curata da: Palumbo Salvatore e Molteni Claudio
TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
§ 3. Veicoli eccezionali e veicoli adibiti a trasporti eccezionali
(Art. 10 Codice della Strada)
Articolo 19 Reg. CdS
DPR n. 495/1992
Oneri a carico del richiedente
(Vedi art. 10 del Prontuario del Codice della Strada)
(Vedi art. 10 del Codice della Strada)
1. Sono poste a carico del richiedente l'autorizzazione le eventuali spese inerenti i sopralluoghi, gli accertamenti riguardanti l'agibilità del percorso e le eventuali opere di rafforzamento necessarie e le spese relative alla istruzione della pratica.
2. L'ente che rilascia l'autorizzazione può esigere la costituzione di apposita polizza fidejussoria, assicurativa o bancaria, a garanzia degli eventuali danni che possono essere arrecati alla strada e alle relative pertinenze nonché alle persone o alle cose in dipendenza del transito del veicolo o del trasporto eccezionale autorizzato. Nel caso in cui detta polizza sia richiesta, all'atto del ritiro dell'autorizzazione, il richiedente è tenuto a esibirne copia.
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