REGOLAMENTO DI ESECUZIONE E DI ATTUAZIONE
DEL NUOVO CODICE DELLA STRADA
Decreto del Presidente della Repubblica 16.12.1992, n. 495
Sezione curata da: Palumbo Salvatore e Molteni Claudio
TITOLO II
COSTRUZIONE E TUTELA DELLE STRADE
CAPO II
§ 7. Segnali degli agenti del traffico
(Art. 43 Codice della Strada)
Articolo 181 Reg. CdS
DPR n. 495/1992
Segnali manuali degli agenti del traffico
(Vedi art. 43 del Prontuario del Codice della Strada)
(Vedi art. 43 del Codice della Strada)
1. Ferme restando le disposizioni contenute nell'articolo 43 del codice, per consentire il deflusso delle correnti veicolari di svolta a sinistra, fermando le correnti veicolari dirette provenienti in senso contrario, gli agenti preposti alla regolazione del traffico devono effettuare il segnale manuale con le braccia distese orizzontalmente e perpendicolarmente tra loro, dirette rispettivamente verso la direzione di provenienza e di destinazione della o delle correnti di svolta.
2. Altre segnalazioni manuali degli agenti preposti alla regolazione del traffico sono:
a) l'oscillazione di una luce rossa con significato di "arresto" per gli utenti della strada verso i quali la luce rossa è diretta;
b) l'intimazione dell'alt o di via libera effettuata con l'apposito segnale distintivo di cui all'articolo 24.
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