REGOLAMENTO DI ESECUZIONE E DI ATTUAZIONE
DEL NUOVO CODICE DELLA STRADA

Decreto del Presidente della Repubblica 16.12.1992, n. 495

Sezione curata da: Palumbo Salvatore e Molteni Claudio

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

§ 3. Veicoli eccezionali e veicoli adibiti a trasporti eccezionali
(Art. 10 Codice della Strada)

Articolo 17 Reg. CdS
DPR n. 495/1992
Durata delle autorizzazioni

(Vedi art. 10 del Prontuario del Codice della Strada)
(Vedi art. 10 del Codice della Strada)

   1. Le autorizzazioni di tipo singolo e multiplo non possono essere rilasciate per un periodo superiore rispettivamente a mesi tre ed a mesi sei.
   2. Le autorizzazioni di tipo periodico non possono essere rilasciate per un periodo superiore a mesi dodici.
   3. (1)
   4. È facoltà dell'amministrazione concedente revocare o sospendere l'efficacia di ciascuna autorizzazione, in qualunque momento, quando risulti incompatibile con la conservazione delle sovrastrutture stradali, con la stabilità dei manufatti e con la sicurezza della circolazione.
   5. È fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione di accertarsi, prima dell'inizio di ciascun viaggio, della percorribilità delle strade o tratti di strada oggetto dell'autorizzazione.

 

(1) Comma soppresso dal D.P.R. 12.02.2013 n. 31.

 

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