REGOLAMENTO DI ESECUZIONE E DI ATTUAZIONE
DEL NUOVO CODICE DELLA STRADA
Decreto del Presidente della Repubblica 16.12.1992, n. 495
Sezione curata da: Palumbo Salvatore e Molteni Claudio
TITOLO II
COSTRUZIONE E TUTELA DELLE STRADE
CAPO II
§ 4. La segnaletica orizzontale
(Art. 40 Codice della Strada)
Articolo 150 Reg. CdS
DPR n. 495/1992
Presegnalamento di isole di traffico o di ostacoli entro la carreggiata
(Vedi art. 040 del Prontuario del Codice della Strada)
(Vedi art. 40 del Codice della Strada)
1. Le isole di traffico a raso sulla pavimentazione ed i triangoli di presegnalamento delle isole di traffico in rilievo devono essere evidenziati mediante zebrature poste entro le strisce di raccordo per l'incanalamento dei veicoli o tra queste ed il bordo della carreggiata.
2. Le strisce delle zebrature devono essere di colore bianco, inclinate di almeno 45° rispetto alla corsia di marcia e di larghezza non inferiore a 30 cm; gli intervalli tra le strisce sono di larghezza doppia rispetto alle strisce (Figura II.446).
3. Le strisce di raccordo sono bianche.
4. Sulle zone di presegnalamento è vietata la sosta.
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