REGOLAMENTO DI ESECUZIONE E DI ATTUAZIONE
DEL NUOVO CODICE DELLA STRADA
Decreto del Presidente della Repubblica 16.12.1992, n. 495
Sezione curata da: Palumbo Salvatore e Molteni Claudio
TITOLO II
COSTRUZIONE E TUTELA DELLE STRADE
CAPO II
§ 4. La segnaletica orizzontale
(Art. 40 Codice della Strada)
Articolo 141 Reg. CdS
DPR n. 495/1992
Strisce di margine della carreggiata
(Vedi art. 040 del Prontuario del Codice della Strada)
(Vedi art. 40 del Codice della Strada)
1. I margini della carreggiata sono segnalati con strisce di colore bianco.
2. Le strisce di margine sono continue in corrispondenza delle corsie di emergenza e delle banchine; esse possono essere realizzate nei tratti di strada in cui vige il divieto di sosta.
3. Le strisce di margine sono discontinue in corrispondenza di una strada con obbligo di dare precedenza, di diramazioni, di corsie di accelerazione e decelerazione, di piazzole o zone di sosta e di passi carrabili (Figure II.428/a, II.428/b, II.428/c).
4. La larghezza minima delle strisce di margine è di 25 cm per le autostrade e le strade extraurbane principali, ad eccezione delle rampe, di 15 cm per le rampe delle autostrade e delle strade extraurbane principali, per le strade extraurbane secondarie, urbane di scorrimento ed urbane di quartiere e di 12 cm per le strade locali.
5. Le strisce di margine delle autostrade e delle strade extraurbane principali, nelle zone di nebbia o in quelle in cui si verificano frequenti condizioni atmosferiche avverse, possono essere dotate di elementi in rilievo che producono un effetto sonoro o inducono una vibrazione sul veicolo, per avvertire il conducente della sua posizione rispetto al margine della carreggiata; tale accorgimento può essere adottato tutte le volte che sia ritenuto necessario. In tale caso lo spessore della striscia, compresi gli elementi in rilievo, può raggiungere 6 mm. Sia i materiali da utilizzare per la costruzione degli elementi a rilievo, che il profilo degli stessi, sono soggetti ad approvazione da parte del Ministero dei lavori pubblici - Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale.
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