REGOLAMENTO DI ESECUZIONE E DI ATTUAZIONE
DEL NUOVO CODICE DELLA STRADA
Decreto del Presidente della Repubblica 16.12.1992, n. 495
Sezione curata da: Palumbo Salvatore e Molteni Claudio
TITOLO II
COSTRUZIONE E TUTELA DELLE STRADE
CAPO II
§ 3. La segnaletica verticale
(Art. 39 Codice della Strada)
D) Segnali di indicazione
Articolo 130 Reg. CdS
DPR n. 495/1992
Segnale di itinerario
(Vedi art. 039 del Prontuario del Codice della Strada)
(Vedi art. 39 del Codice della Strada)
1. Sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali si può fare uso del SEGNALE DI ITINERARIO (Figura II.272).
2. Esso va posto prima di ogni uscita per segnalare le località secondarie o lontane e i punti di interesse pubblico, turistico o geografico raggiungibili attraverso la viabilità ordinaria dall'uscita stessa.
3. Questo segnale non deve contenere più di cinque righe di iscrizioni. Le iscrizioni relative a località urbane, turistiche o geografiche devono essere inserite all'interno di inserti aventi il colore specifico a norma dell'articolo 78.
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