REGOLAMENTO DI ESECUZIONE E DI ATTUAZIONE
DEL NUOVO CODICE DELLA STRADA
Decreto del Presidente della Repubblica 16.12.1992, n. 495
Sezione curata da: Palumbo Salvatore e Molteni Claudio
TITOLO II
COSTRUZIONE E TUTELA DELLE STRADE
CAPO II
§ 3. La segnaletica verticale
(Art. 39 Codice della Strada)
D) Segnali di indicazione
Articolo 129 Reg. CdS
DPR n. 495/1992
Segnali di identificazione strade e progressive distanziometriche
(Vedi art. 039 del Prontuario del Codice della Strada)
(Vedi art. 39 del Codice della Strada)
1. I simboli di identificazione delle strade sono composti da lettere e cifre in combinazione, le cui caratteristiche sono:
a) per itinerari internazionali a fondo verde (Figura II.256);
b) per autostrade e trafori a fondo verde (Figura II.257);
c) per strade statali a fondo blu (Figura II.258);
d) per strade provinciali a fondo blu (Figura II.259);
e) per strade comunali extraurbane a fondo bianco (Figura II.260).
2. I segnali di progressiva distanziometrica riportano le distanze espresse in chilometri o eventualmente in ettometri e chilometri (Figure da II.261 a II.268). Sulle strade già aperte al traffico è consentito mantenere in opera segnali distanziometrici lapidei.
3. I simboli di cui al comma 1 possono essere posti su segnali di preavviso, di preselezione, di direzione, di conferma, oppure possono costituire segnali a se stanti.
4. L'altezza delle lettere e delle cifre dei simboli di cui al comma 1 non deve essere inferiore a 8 cm sui segnali di direzione e, negli altri casi, di dimensioni adeguate e proporzionate a quelle del segnale ed alla distanza di leggibilità necessaria.
5. I segnali di identificazione strade combinati con freccia possono essere usati in funzione di segnali di direzione (Figure II.269, II.270 e II.271).
6. Con circolare del Ministro dei lavori pubblici, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, sono stabiliti i numeri da attribuire alle autostrade ed ai trafori.
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