REGOLAMENTO DI ESECUZIONE E DI ATTUAZIONE
DEL NUOVO CODICE DELLA STRADA

Decreto del Presidente della Repubblica 16.12.1992, n. 495

Sezione curata da: Palumbo Salvatore e Molteni Claudio

TITOLO II
COSTRUZIONE E TUTELA DELLE STRADE

CAPO II

§ 3. La segnaletica verticale
(Art. 39 Codice della Strada)

C) Segnali di prescrizione

a) Segnali di precedenza

Articolo 111 Reg. CdS
DPR n. 495/1992
Segnale di fine del diritto di precedenza

(Vedi art. 39 del Prontuario del Codice della Strada)
(Vedi art. 39 del Codice della Strada)

   1. Il segnale FINE DEL DIRITTO DI PRECEDENZA (Figura II.42) deve essere usato per indicare agli utenti della strada con priorità che la strada non gode più del diritto di precedenza. Esso può essere installato solo quando sulla strada sia stato installato il segnale DIRITTO DI PRECEDENZA (Figura II.44).
   2. Il segnale può essere ripetuto più volte prima del punto in cui cessa la precedenza quando le condizioni del traffico ne consigliano l'impiego per motivi di sicurezza.
   3. Sulle strade extraurbane o su quelle urbane con limite di velocità superiore a quello stabilito dall'articolo 142, comma 1, del codice il segnale deve essere ripetuto almeno una volta.
   4. I segnali posti prima del punto ove cessa la precedenza devono essere corredati da pannello integrativo modello II.1.

 

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