PRONTUARIO CODICE DELLA STRADA

Decreto legislativo 30.04.1992, n. 285

Sezione curata da: Palumbo Salvatore e Molteni Claudio

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 9-bis CdS
Organizzazione di competizioni non autorizzate in velocità con veicoli a motore e partecipazione alle gare

(Vedi art. 9-bis del Codice della Strada)
(Vedi art. 000 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del C.d.S.)

 

_____ 009-bis-1 _____

Riferimento normativo: art. 9-bis, comma 1
Organizzazione, promozione, direzione o agevolazione di una competizione sportiva in velocità con veicoli a motore senza autorizzazione

Codice violazione: 1184 (ore notturne 0000)
Descrizione violazione: Organizza, promuove, dirige o comunque agevola una competizione sportiva in velocità con veicoli a motore senza esserne autorizzato ai sensi dell'articolo 9 del presente C.d.S.
Sanzione penale: informativa all'A.G.
- diurna: - 
- diurna scontata del 30%: - 
- notturna: - 
- notturna scontata del 30%: - 
Decurtazione punti: -
Sanzione accessoria:
 • Immediata sospensione della competizione, secondo le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.
Note al verbale: 
Note operative: 
 • Il responsabile è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da euro 25.000,00 a euro 100.000,00.
 • Per le autorizzazione delle competizioni sportive non di velocità con veicoli a motore su strada, si vedano le ipotesi contenute nell'art. 9 del presente C.d.S.
 • Per coloro che prendono parte alla competizione sportiva si applica la pena riportata nell'ipotesi 009-bis-2
 • Se dallo svolgimento della competizione deriva la morte di una o più persone, si applica la pena riportata nell'ipotesi 009-bis-3


_____ 009-bis-2 _____

Riferimento normativo: art. 9-bis, comma 1 e comma 5
Partecipazione ad una competizione sportiva in velocità con veicoli a motore senza autorizzazione

Codice violazione: 1185 (ore notturne 0000)
Descrizione violazione: Partecitava ad una competizione sportiva in velocità con veicoli a motore non autorizzata
Sanzione penale: informativa all'A.G.
- diurna: - 
- diurna scontata del 30%: - 
- notturna: - 
- notturna scontata del 30%: - 
Decurtazione punti: -
Sanzione accessoria: 
 • Immediata sospensione della competizione, secondo le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.
 • Sospensione della patente di guida (o CIGC) da uno a tre anni ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI.
 • Revoca della patente di guida (o CIGC) se dallo svolgimento della competizione sono derivate lesioni personali gravi o gravissime o la morte di una o più persone
Note al verbale: 
Note operative: 
 • Il responsabile è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da euro 25.000,00 a euro 100.000,00.
 • Per le autorizzazione delle competizioni sportive su strada, si vedano le ipotesi contenute nell'art. 9 del presente C.d.S.
 • Con la sentenza di condanna è sempre disposta la confisca dei veicoli dei partecipanti, salvo che appartengano a persona estranea al reato, e che questa non li abbia affidati a questo scopo


_____ 009-bis-3 _____

Riferimento normativo: art. 9-bis, comma 1 e comma 2
Organizzazione, promozione, direzione o agevolazione di una competizione sportiva in velocità con veicoli a motore senza autorizzazione e dalla quale deriva la morte di una persona (o più persone)

Codice violazione: 0000 (ore notturne 0000)
Descrizione violazione: Organizza, promuove, dirige o comunque agevola una competizione sportiva in velocità con veicoli a motore senza esserne autorizzato ai sensi dell'articolo 9 del presente C.d.S. e dalla quale deriva la morte di una persona (o più persone)
Sanzione penale: informativa all'A.G.
- diurna: - 
- diurna scontata del 30%: - 
- notturna: - 
- notturna scontata del 30%: - 
Decurtazione punti: -
Sanzione accessoria:
 • Immediata sospensione della competizione, secondo le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.
Note al verbale: 
Note operative: 
 • Il responsabile è punito con la pena della reclusione da sei a dodici anni.
 • Se dallo svolgimento della competizione deriva una lesione personale, si applica la pena riportata nell'ipotesi 009-bis-4


_____ 009-bis-4 _____

Riferimento normativo: art. 9-bis, comma 1 e comma 2
Organizzazione, promozione, direzione o agevolazione di una competizione sportiva in velocità con veicoli a motore senza autorizzazione e dalla quale deriva una lesione personale

Codice violazione: 0000 (ore notturne 0000)
Descrizione violazione: Organizza, promuove, dirige o comunque agevola una competizione sportiva in velocità con veicoli a motore senza esserne autorizzato ai sensi dell'articolo 9 del presente C.d.S. e dalla quale deriva una lesione personale
Sanzione penale: informativa all'A.G.
- diurna: - 
- diurna scontata del 30%: - 
- notturna: - 
- notturna scontata del 30%: - 
Decurtazione punti: -
Sanzione accessoria:
 • Immediata sospensione della competizione, secondo le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.
Note al verbale: 
Note operative: 
 • Il responsabile è punito con la pena della reclusione da tre a sei anni.
 • Se dallo svolgimento della competizione deriva la morte di una persona (o più persone), si applica la pena riportata nell'ipotesi 009-bis-3


_____ 009-bis-5 _____

Riferimento normativo: art. 9-bis, comma 1 e comma 3
Organizzazione, promozione, direzione o agevolazione di una competizione sportiva in velocità con veicoli a motore senza autorizzazione a fine di lucro o al fine di esercitare o di consentire scommesse clandestine, ovvero se alla competizione partecipano minori di anni diciotto

Codice violazione: 0000 (ore notturne 0000)
Descrizione violazione: Organizza, promuove, dirige o comunque agevola una competizione sportiva in velocità con veicoli a motore senza esserne autorizzato ai sensi dell'articolo 9 del presente C.d.S. (scegliere l'ipotesi)
 [] a fine di lucro
 [] al fine di esercitare o di consentire scommesse clandestine
 [] con la partecipazione alla competizione di minori di anni diciotto
Sanzione penale: informativa all'A.G.
- diurna: - 
- diurna scontata del 30%: - 
- notturna: - 
- notturna scontata del 30%: - 
Decurtazione punti: -
Sanzione accessoria:
 • Immediata sospensione della competizione, secondo le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.
Note al verbale: 
Note operative: 
 • Il responsabile è punito con la reclusione da uno a tre anni, aumentata fino ad un anno, e con la multa da euro 25.000,00 a euro 100.000,00.
 • Per le autorizzazione delle competizioni sportive non di velocità con veicoli a motore su strada, si vedano le ipotesi contenute nell'art. 9 del presente C.d.S.
 • Per coloro che prendono parte alla competizione sportiva si applica la pena riportata nell'ipotesi 009-bis-2
 • Se dallo svolgimento della competizione deriva la morte di una o più persone, si applica la pena riportata nell'ipotesi 009-bis-3


_____ 009-bis-6 _____

Riferimento normativo: art. 9-bis, comma 4
Effettuazione di scommesse clandestine nell'ambito di una competizione sportiva in velocità con veicoli a motore senza autorizzazione

Codice violazione: 1182 (ore notturne 0000)
Descrizione violazione: Effettua scommesse clandestine nell'ambito di una competizione sportiva in velocità con veicoli a motore senza autorizzazione
Sanzione penale: informativa all'A.G.
- diurna: - 
- diurna scontata del 30%: - 
- notturna: - 
- notturna scontata del 30%: - 
Decurtazione punti: -
Sanzione accessoria: 
Note al verbale: 
Note operative: 
 • Il responsabile è punito con la reclusione da tre mesi ad un anno e con la multa da euro 5.000,00 a euro 25.000,00

 

DISCLAMER: Il testo della presente norma non riveste carattere di ufficialità e non sostituisce in alcun modo quello pubblicato in G.U.  che ne costituisce la pubblicazione ufficiale. Vietata la riproduzione, anche parziale, del presente contenuto senza la preventiva autorizzazione degli amministratori del portale.


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