PRONTUARIO CODICE DELLA STRADA

Decreto legislativo 30.04.1992, n. 285

Sezione curata da: Palumbo Salvatore e Molteni Claudio

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 9 CdS
Competizioni sportive su strada

(Vedi art. 9 del Codice della Strada)
(Vedi art. 000 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del C.d.S.)


_____ 009-1 _____

Riferimento normativo: art. 9, comma 1 e comma 8 
Organizzazione su strada o area pubblica di competizione sportiva con veicoli non a motore o animali e quelle atletiche sprovvista di autorizzazione

Codice violazione: 1177 (ore notturne 0000)
Descrizione violazione: Organizzava su strada o area pubblica una competizione sportiva (scegliere l'ipotesi)
 [] con veicoli non a motore (ciclistica, etc)
 [] atletica (marcia, corsa campestre, etc)
 [] con animali (compresa quella a trazione animale)
sprovvista di autorizzazione rilasciata
 - dal solo Comune ove ha sede la competizione
 - dalla regione
 - dalla provincia autonoma di Trento
 - dalla provincia autonoma di Bolzano
ove hanno sede i comuni interessati dalla competizione (oppure)
 - dalla regione o dalla provincia autonoma del luogo di partenza della stessa
Sanzione pecuniaria
- diurna: euro 173,00
- diurna scontata del 30%: euro 121,10
- notturna: - 
- notturna scontata del 30%: - 
Decurtazione punti: -
Sanzione accessoria:
- Sospensione immediata della competizione
Note al verbale:
 • All'organizzatore è disposto l'immediato divieto di effettuare la competizione, secondo le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI, pena la denuncia per il reato di cui all'art. 650 del codice penale 
Note operative: 
 • Per le gare atletiche, ciclistiche e quelle con animali o con veicoli a trazione animale che interessano il territorio di più regioni, l'autorizzazione è rilasciata dalla regione o dalla provincia autonoma del luogo di partenza, d'intesa con le altre regioni interessate, che devono rilasciare il nulla osta entro il termine di venti giorni antecedenti alla data di effettuazione della gara
 • Della presente violazione risponde l'organizzatore (o gli organizzatori) e non i partecipanti
 • Una gara occasionale, una sfida o una scommessa tra due o più contendenti non è considerata una competizione


_____ 009-2 _____

Riferimento normativo: art. 9, comma 1 e comma 8 
Organizzazione su strada o area pubblica di competizione sportiva con veicoli a motore non di velocità, sprovvista di autorizzazione

Codice violazione: 1174 (ore notturne 0000)
Descrizione violazione: Organizzava su strada o area pubblica una competizione sportiva con veicoli a motore non di velocità, sprovvista di autorizzazione rilasciata
 - dal solo Comune ove ha sede la competizione
 - dalla regione
 - dalla provincia autonoma di Trento
 - dalla provincia autonoma di Bolzano
ove hanno sede i comuni interessati dalla competizione (oppure)
 - dalla regione o dalla provincia autonoma del luogo di partenza della stessa
Sanzione pecuniaria
- diurna: euro 866,00
- diurna scontata del 30%: euro 606,20
- notturna: - 
- notturna scontata del 30%: - 
Decurtazione punti: -
Sanzione accessoria: Sospenzione immediata della manifestazione
Note al verbale:
 • All'organizzatore è disposto l'immediato divieto di effettuare la manifestazione, secondo le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI, pena la denuncia per il reato di cui all'art. 650 del codice penale 
Note operative: 
 • Per le gare con veicoli a motore l'autorizzazione è rilasciata, sentite le federazioni nazionali sportive competenti e dandone tempestiva informazione all'autorità di pubblica sicurezza: dalla regione e dalle province autonome di Trento e di Bolzano per le strade che costituiscono la rete di interesse nazionale; dalla regione per le strade regionali; dalle province per le strade provinciali; dai comuni per le strade comunali. Nelle autorizzazioni sono precisate le prescrizioni alle quali le gare sono subordinate
 • Per autorizzare la competizione sportiva con veicoli a motore, l'organizzatore deve essere in possesso di polizza assicurativa per la responsabilità civile
 • Quando la competizione sportiva con veicoli a motore si svolge su strada o area pubblica, i partecipanti devono osservare le norme  del C.d.S. All'interno del percorso, e per il tempo dello svolgimento, i veicoli possono circolare in deroga all'art. 78 del presente C.d.S.
 • Per le manifestazione con veicoli a motore che interessano il territorio di più regioni, l'autorizzazione è rilasciata dalla regione o dalla provincia autonoma del luogo di partenza, d'intesa con le altre regioni interessate, che devono rilasciare il nulla osta entro il termine di venti giorni antecedenti alla data di effettuazione della gara
 • Della presente violazione risponde l'organizzatore (o gli organizzatori) e non i partecipanti
 • Una gara occasionale, una sfida o una scommessa tra due o più contendenti non è considerata una competizione
 • Nel caso di competizione sportiva con veicoli a motore di velocità, comprese quelle di regolarità, si vedano le ipotesi sanzionatorie di cui all'art. 9- bis ed art. 9-ter


_____ 009-3 _____

Riferimento normativo: art. 9, comma 1 e comma 9 
Organizzazione e/o partecipante su strada o area pubblica di competizione sportiva con veicoli non a motore o animali e quelle atletiche con l'inosservanza delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione

Codice violazione: 1180 (ore notturne 0000)
Descrizione violazione: Organizzava su strada o area pubblica (o partecipava ad) una competizione sportiva (scegliere l'ipotesi)
 [] con veicoli non a motore (ciclistica, etc)
 [] atletica (marcia, corsa campestre, etc)
 [] con animali (compresa quella a trazione animale)
 senza osservare la seguente prescrizione (...) contenuta nell'autorizzazione (indicare gli estremi) rilasciata
 - dal solo Comune ove ha sede la competizione
 - dalla regione
 - dalla provincia autonoma di Trento
 - dalla provincia autonoma di Bolzano
ove hanno sede i comuni interessati dalla competizione (oppure)
 - dalla regione o dalla provincia autonoma del luogo di partenza della stessa
Sanzione pecuniaria
- diurna: euro 87,00
- diurna scontata del 30%: euro 60,90
- notturna: - 
- notturna scontata del 30%: - 
Decurtazione punti: -
Sanzione accessoria: -
Note al verbale:
 • L'organizzatore della competizione non ha osservato la prescrizione relativa (es.: alla prescritta scorta tecnica o di polizia, all'orario di svolgimento, al percorso stabilito, etc)
Note operative: 
 • Per le gare atletiche, ciclistiche e quelle con animali o con veicoli a trazione animale che interessano il territorio di più regioni, l'autorizzazione è rilasciata dalla regione o dalla provincia autonoma del luogo di partenza, d'intesa con le altre regioni interessate, che devono rilasciare il nulla osta entro il termine di venti giorni antecedenti alla data di effettuazione della gara
 • Della presente violazione risponde sia l'organizzatore (o gli organizzatori) che i partecipanti
 • Una gara occasionale, una sfida o una scommessa tra due o più contendenti non è considerata una competizione
 • Per il mancato possesso della prescritta autorizzazione si applica la sanzione pecuniaria riportata nell'ipotesi 009/1


_____ 009-4 _____

Riferimento normativo: art. 9, comma 1 e comma 9 
Organizzazione e/o partecipante su strada o area pubblica di competizione sportiva con veicoli a motore non di velocità con l'inosservanza delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione

Codice violazione: 1183 (ore notturne 0000)
Descrizione violazione: Organizzava su strada o area pubblica (o partecipava ad) una competizione sportiva con veicoli a motore non di velocità senza osservare la seguente prescrizione (...) contenuta nell'autorizzazione (indicare gli estremi) rilasciata
 - dal solo Comune ove ha sede la competizione
 - dalla regione
 - dalla provincia autonoma di Trento
 - dalla provincia autonoma di Bolzano
ove hanno sede i comuni interessati dalla competizione (oppure)
 - dalla regione o dalla provincia autonoma del luogo di partenza della stessa
Sanzione pecuniaria
- diurna: euro 173,00
- diurna scontata del 30%: euro 121,10
- notturna: - 
- notturna scontata del 30%: - 
Decurtazione punti: -
Sanzione accessoria: -
Note al verbale:
 • L'organizzatore della competizione non ha osservato la prescrizione relativa (es.: alla prescritta scorta tecnica o di polizia, all'orario di svolgimento, al percorso stabilito, etc)
Note operative: 
 • Per le gare con veicoli a motore l'autorizzazione è rilasciata, sentite le federazioni nazionali sportive competenti e dandone tempestiva informazione all'autorità di pubblica sicurezza: dalla regione e dalle province autonome di Trento e di Bolzano per le strade che costituiscono la rete di interesse nazionale; dalla regione per le strade regionali; dalle province per le strade provinciali; dai comuni per le strade comunali. Nelle autorizzazioni sono precisate le prescrizioni alle quali le gare sono subordinate
 • Per autorizzare la competizione sportiva con veicoli a motore, l'organizzatore deve essere in possesso di polizza assicurativa per la responsabilità civile
 • Quando la competizione sportiva con veicoli a motore si svolge su strada o area pubblica, i partecipanti devono osservare le norme  del C.d.S. All'interno del percorso, e per il tempo dello svolgimento, i veicoli possono circolare in deroga all'art. 78 del presente C.d.S.
 • Per le manifestazione con veicoli a motore che interessano il territorio di più regioni, l'autorizzazione è rilasciata dalla regione o dalla provincia autonoma del luogo di partenza, d'intesa con le altre regioni interessate, che devono rilasciare il nulla osta entro il termine di venti giorni antecedenti alla data di effettuazione della gara
 • Della presente violazione risponde sia l'organizzatore (o gli organizzatori) che i partecipanti
 • Una gara occasionale, una sfida o una scommessa tra due o più contendenti non è considerata una competizione
 • Per il mancato possesso della prescritta autorizzazione si applica la sanzione pecuniaria riportata nell'ipotesi 009/2


_____ 009-5 _____

Riferimento normativo: art. 9, comma 6-ter e comma 9 
Organizzazione e/o partecipante su strada o area pubblica di competizione sportiva ciclistica con l'inosservanza delle disposizioni contenute nel disciplinare delle scorte tecniche

Codice violazione: 0000 (ore notturne 0000)
Descrizione violazione: Organizzava su strada o area pubblica (o partecipava ad) una competizione sportiva ciclistica senza osservare la seguente disposizione (...) contenuta nel disciplinare delle scorte tecniche. In particolare è stato accertato (scegliere l'ipotesi)
 [] che personale di scorta, sig. (...), non risultava in possesso attestato di abilitazione al servizio
 [] che personale di scorta, sig. (...), esibiva attestato di abilitazione al servizio scaduto in data (...)
 [] che personale di scorta, sig. (...), pur essendo titolare dell'attestato di abilitazione al servizio, ne risultava momentaneamente sprovvisto
 [] che personale in attività di segnalazioni aggiuntive impegnato in competizione nella quale è prevista una sospensione della circolazione superiore a 15 minuti, sig. (...), non risultava in possesso dell'attestato di abilitazione al servizio
 [] che personale in attività di segnalazioni aggiuntive impegnato in competizione nella quale è prevista una sospensione della circolazione superiore a 15 minuti, sig. (...), esibiva attestato di abilitazione al servizio scaduto in data (...)
 [] che personale in attività di segnalazioni aggiuntive impegnato in competizione nella quale è prevista una sospensione della circolazione superiore a 15 minuti, sig. (...), pur essendo titolare dell'attestato di abilitazione al servizio, ne risultava momentaneamente sprovvisto
 [] che il veicolo (marca e modello) targato (...) impegnato nella scorta ciclistica non risultava in regola con il prescritto equipaggiamento in quanto (vedi note operative)
 [] che il numero (o la disposizione) dei veicoli non fossero conformi a quelli previsti dal disciplinare (vedi note operative)
 [] che personale di scorta non fosse munito del prescritto equipaggiamento (vedi note operative)
Sanzione pecuniaria
- diurna: euro 87,00
- diurna scontata del 30%: euro 60,90
- notturna: - 
- notturna scontata del 30%: - 
Decurtazione punti: -
Sanzione accessoria: -
Note al verbale: 
Note operative: 
 • Il disciplinare è stato approvato con Decreto Dirigenziale del 27.11.2002 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti modificato da successivi Decreti
 • Nel disciplinare sono stabiliti i requisiti e le modalità di abilitazione delle persone autorizzate ad eseguire la scorta tecnica, i dispositivi e le caratteristiche dei veicoli adibiti al servizio di scorta nonché le relative modalità di svolgimento. L'abilitazione è rilasciata dal Ministero dell'interno
 • Per l'attività di scorta tecnica con veicoli avente carrozzeria chiusa che sono immatricolati nella categoria M1 ovvero N1, ai sensi dell'art. 47 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, durante lo svolgimento del servizio di​ ​scorta​ ​devono essere equipaggiati con le seguenti attrezzature:
   a) due dispositivi supplementari di segnalazione visiva a luce lampeggiante gialla o arancione, di tipo approvato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti o conformi a direttive comunitarie o a regolamenti ECE-ONU recepiti dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da apporre sul tetto del veicolo ad un'altezza minima di m 1,50, misurata alla base del dispositivo. (...);
   b) pannelli rettangolari ad angoli arrotondati recanti le scritte "INIZIO GARA​ ​CICLISTICA" e "FINE GARA​ ​CICLISTICA" di colore nero su fondo bianco, realizzato con pellicola retroriflettente (...), di dimensioni non inferiori a m 1,25 X 0,25, da apporre sul tetto ad un'altezza minima di m 1,50, in posizione verticale o subverticale in modo da risultare ben visibili sia anteriormente che posteriormente e tali da non limitare la visibilità dei dispositivi luminosi del veicolo e di quelli supplementari di cui alla lettera a) e da non ostacolare la visibilità dal posto di guida; le scritte possono essere riportate anche su un pannello bifacciale avente le dimensioni e le caratteristiche sopraindicate;
   c) una bandierina di colore arancio fluorescente per segnalazione avente le caratteristiche e dimensioni previste dall'art. 42, comma 2, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, da esporre sul lato sinistro del veicolo;
   d) un apparecchio radio-ricetrasmittente, in grado di collegarsi con il veicolo che segue o precede nella​ ​scorta;
   e) un telefono cellulare o radiomobile per chiamate d'emergenza, munito di auricolare che consenta di parlare a mani libere e di rispondere in ogni condizione di attività.
Possono essere installati dispositivi bitonali di segnalazione acustica che emettano suono diverso per frequenza, intensità e ciclo da quello prodotto dai dispositivi in uso ai servizi di polizia, antincendio o di soccorso e che, comunque, non possano essere mai confusi con essi. Tali dispositivi possono essere utilizzati unicamente durante lo svolgimento della​ ​scorta​ ​alla competizione ed al solo scopo di segnalare più efficacemente il sopraggiungere della carovana​ ​ciclistica.
 • Per l'attività di scorta tecnica con veicoli immatricolati nella categoria L3, ai sensi dell'art. 47 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, aventi cilindrata non inferiore a 125 cc. (non possono essere in nessun caso utilizzati motocicli aventi cilindrata inferiore a 250 cc che montano pneumatici con diametro di calettamento inferiore a 14 pollici oppure motocicli che hanno potenza inferiore a 10 Kw), durante lo svolgimento del servizio di​ ​scorta, devono essere equipaggiati con le seguenti attrezzature:
   a) una bandierina di colore arancio fluorescente, di dimensioni minime 60×40 cm, da esporre sul veicolo, con sporgenza entro i limiti previsti dall'art. 170 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;
   b) un apparecchio radio-ricetrasmittente, in grado di collegarsi con il veicolo che segue o precede nella​ ​scorta​ ​o un telefono cellulare o radiomobile, dotati di dispositivi di comando che consentano il libero utilizzo delle mani.
Possono essere installati dispositivi bitonali di segnalazione acustica che emettano suono diverso per frequenza, intensità e ciclo da quello prodotto dai dispositivi in uso ai servizi di polizia, antincendio o di soccorso e che, comunque, non possano essere mai confusi con essi. Tali dispositivi possono essere utilizzati unicamente durante lo svolgimento della​ ​scorta​ ​alla competizione ed al solo scopo di segnalare più efficacemente il sopraggiungere della carovana​ ​ciclistica.
Detti veicoli possono essere altresì equipaggiati con un dispositivo supplementare di segnalazione visiva a luce lampeggiante gialla o arancione, di tipo approvato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti o conforme a direttive comunitarie o a regolamenti ECE-ONU recepiti dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da apporre ad un'altezza minima di m 1,00 ed in posizione tale da garantire, in ogni condizione d'impiego, angoli di visibilità uguali a quelli previsti dall'art. 266 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni.
 • I veicoli di​ ​scorta​ ​tecnica sono collocati secondo i seguenti schemi indicativi:
   a) un veicolo immatricolato nella categoria M1 ovvero N1, precede il primo concorrente ad una distanza non inferiore a cinquecento metri e non superiore a due chilometri;
   b) un veicolo immatricolato nella categoria M1 ovvero N1, segue l'ultimo concorrente considerato ancora in corsa, ad una distanza non inferiore a centro metri;
   c) due veicoli immatricolati nella categoria L3, precedono il primo concorrente in gara di almeno duecento metri.
 • Ciascun abilitato impegnato in un servizio di​ ​scorta​ ​tecnica, durante l'effettuazione del servizio stesso, deve essere equipaggiato con le seguenti attrezzature:
   a) una lampada a luce rossa fissa e una lampada a luce gialla intermittente; la lampada non è obbligatoria se il percorso non prevede gallerie;
   b) una bandierina di colore arancio fluorescente per segnalazione avente le caratteristiche e dimensioni previste dall'art. 42, comma 2, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495; in alternativa ad essa, ove le circostanze lo rendono consigliabile, può essere utilizzata una bandierina di colore arancio fluorescente avente dimensioni minime di 60×40 cm;
   c) una paletta di segnalazione, conforme al modello stabilito nell'allegato 4 (disco in metallo o di materiale sintetico del diametro di 15 cm. con pellicola rifrangente di colore rosso su entrambe le facce e bordino bianco; manico di metallo o di materiale sintetico di colore bianco);
   d) un giubbetto rifrangente ad alta visibilità del tipo di quello indicato nella figura II/476 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, di colore giallo, avente le caratteristiche di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 9 giugno 1995 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 174 del 27 luglio 1995, sul quale, sia nella parte anteriore che in quella posteriore, sia apposta la scritta " SCORTA​ ​TECNICA" con caratteri maiuscoli di altezza non inferiore a cm 8

 

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