PRONTUARIO CODICE DELLA STRADA

Decreto legislativo 30.04.1992, n. 285

Sezione curata da: Palumbo Salvatore e Molteni Claudio

TITOLO II
DELLA COSTRUZIONE E TUTELA DELLE STRADE

CAPO I
Costruzione e tutela delle strade ed aree pubbliche

Articolo 30 CdS
Fabbricati, muri e opere di sostegno

(Vedi art. 30 del Codice della Strada)
(Vedi art. 000 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del C.d.S.)

Note comuni:
   Regolamenta le norme per la costruzione e la gestione delle strade

_____ 030-1 _____

Riferimento normativo: art. 30 comma 1 in relazione all'art. 30 comma 8.
Per mancata conservazione di fabbricati, mura, e opere che fronteggiano la strada.
Codice violazione: [1378]
Descrizione violazione: Per non aver conservato fabbricato o muro di qualunque genere fronteggianti la strada in modo da non compromettere l’incolumità pubblica o in modo da non arrecare danno alle strade ed alle relative pertinenze.
Sanzione pecuniaria
- diurna: euro 430,00
- diurna scontata del 30%: euro 301,00
- notturna: 
- notturna scontata del 30%: 
Decurtazione punti: -
Sanzione accessoria: -
Note al verbale: -
Note operative: 

 .

 

DISCLAMER: Il testo della presente norma non riveste carattere di ufficialità e non sostituisce in alcun modo quello pubblicato in G.U.  che ne costituisce la pubblicazione ufficiale. Vietata la riproduzione, anche parziale, del presente contenuto senza la preventiva autorizzazione degli amministratori del portale.


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