PRONTUARIO CODICE DELLA STRADA
Decreto legislativo 30.04.1992, n. 285
Sezione curata da: Palumbo Salvatore e Molteni Claudio
TITOLO II
DELLA COSTRUZIONE E TUTELA DELLE STRADE
CAPO I
Costruzione e tutela delle strade ed aree pubbliche
Articolo 30 CdS
Fabbricati, muri e opere di sostegno
(Vedi art. 30 del Codice della Strada)
(Vedi art. 000 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del C.d.S.)
Note comuni:
Regolamenta le norme per la costruzione e la gestione delle strade
_____ 030-1 _____
Riferimento normativo: art. 30 comma 1 in relazione all'art. 30 comma 8.
Per mancata conservazione di fabbricati, mura, e opere che fronteggiano la strada.
Codice violazione: [1378]
Descrizione violazione: Per non aver conservato fabbricato o muro di qualunque genere fronteggianti la strada in modo da non compromettere l’incolumità pubblica o in modo da non arrecare danno alle strade ed alle relative pertinenze.
Sanzione pecuniaria
- diurna: euro 430,00
- diurna scontata del 30%: euro 301,00
- notturna:
- notturna scontata del 30%:
Decurtazione punti: -
Sanzione accessoria: -
Note al verbale: -
Note operative:
.
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