PRONTUARIO CODICE DELLA STRADA
Decreto legislativo 30.04.1992, n. 285
Sezione curata da: Palumbo Salvatore e Molteni Claudio
TITOLO V
NORME DI COMPORTAMENTO
Art. 187
Guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti
(Vedi art. 187 del Codice della Strada)
(Vedi art. 380 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del C.d.S.)
Note comuni:
Regolamenta la disciplina sulla guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti
Il regolamento specifica la caratteristiche della revisione della patente.
_____ 187-1 _____
Riferimento normativo: art. 187 comma 1 in relazione all'art. 187 comma 1
Conducente che guida il veicolo sotto effetto di sostanze stupefacenti.
Codice violazione: [vedi casistiche]
Descrizione violazione: Circolava alla guida del veicolo in condizioni di alterazione fisica e psichica correlata con l’uso di sostanze stupefacenti o psicotrope.
[3200] Perchè guida un veicolo in stato di alterazione psico-fisica a seguito dell'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope.
[4077] Conducente appartenente ad una delle categorie di cui al comma 1 dell'art. 186-bis, guida un veicolo in stato di alterazione psico-fisica a seguito dell'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope.
Sanzione pecuniaria
- diurna: euro
- diurna scontata del 30%: euro
- notturna:
- notturna scontata del 30%:
Decurtazione punti: 10
Sanzione accessoria:
- Sospensione del titolo di guida da 1 a 2 anni secondo le modalità indicate al titolo VI, capo I, sezione II
- Sospensione del titolo di guida da 2 a 4 anni secondo le modalità indicate al titolo VI, capo I, sezione II, se il veicolo appartiene a persona estranea al reato.
- Revoca del titolo di guida secondo le modalità indicate al titolo VI, capo I, sezione II, quando commesso da alla guida di autocarro avente massa complessiva superiore a 3,5t ovvero di recidiva nel triennio.
Note al verbale:
- Il titolo di guida viene ritirato ed inviato al Prefetto entro 10 giorni dalla violazione.
Note operative:
- Competenza del Tribunale
- Informativa all'A.G.
- Ammenda da euro 1.500 ad euro 6.000 e l'arresto da 6 mesi ad 1 anno.
_____ 187-2 _____
Riferimento normativo: art. 187 comma 1-bis in relazione all'art. 187 comma 1-bis.
Conducente che guida il veicolo sotto effetto di sostanze stupefacenti. *** incidente stradale provocato ***
Codice violazione: [vedi casistiche]
Descrizione violazione: Circolava alla guida del veicolo in condizioni di alterazione fisica e psichica correlata con l’uso di sostanze stupefacenti o psicotrope. *** incidente stradale provocato ***
[3201] Perchè guida un veicolo in stato di alterazione psico-fisica a seguito dell'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope.
[4078] Conducente appartenente ad una delle categorie di cui al comma 1 dell'art. 186-bis, guida un veicolo in stato di alterazione psico-fisica a seguito dell'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope.
Sanzione pecuniaria
- diurna: euro
- diurna scontata del 30%: euro
- notturna:
- notturna scontata del 30%:
Decurtazione punti: 10
Sanzione accessoria:
- Revoca del titolo di guida secondo le modalità indicate al titolo VI, capo I, sezione II.
- Confisca del veicolo secondo le modalità indicate al capo I, sezione II del titolo VI
Note al verbale:
- Il titolo di guida viene ritirato ed inviato al Prefetto entro 10 giorni dalla violazione.
Note operative:
- Competenza del Tribunale
- Informativa all'A.G.
- Ammenda da euro 3.000 ad euro 12.000 e l'arresto da 1 anno a 2 anni.
_____ 187-3 _____
Riferimento normativo: art. 187 comma 8 in relazione all'art. 187 comma 8.
Per essersi rifiutato di effettuare l'accertamento sullo stato di alterazione psico-fisica conseguente all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope.
Codice violazione: [4058]
Descrizione violazione: Conducente di veicolo che si rifiuta di sottoporsi all’accertamento di cui ai commi 2, 3 e 4. Anche se coinvolto in sinistro stradale.
Sanzione pecuniaria
- diurna: euro
- diurna scontata del 30%: euro
- notturna:
- notturna scontata del 30%:
Decurtazione punti: 10
Sanzione accessoria:
- Sospensione del titolo di guida da 6 mesi a 2 anni secondo le modalità indicate al titolo VI, capo I, sezione II
- Confisca del veicolo secondo le modalità indicate al capo I, sezione II del titolo VI, salvo che appartenga a soggetto estraneo al reato.
Note al verbale:
- Il titolo di guida viene ritirato ed inviato al Prefetto entro 10 giorni dalla violazione.
Note operative:
- Competenza del Tribunale
- Ammenda da euro 1.500 a 6.000 e arresto da 6 a 12 mesi. Aumentata da un terzo a metà per i reati commessi dalle 22 alle 7.
- Informativa all'A.G. con elezione di domicilio.
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