PRONTUARIO CODICE DELLA STRADA

Decreto legislativo 30.04.1992, n. 285

Sezione curata da: Palumbo Salvatore e Molteni Claudio

TITOLO V
NORME DI COMPORTAMENTO

Articolo 167 CdS
Trasporti di cose su veicoli a motore e sui rimorchi

(Vedi art. 167 del Codice della Strada)
(Vedi art. 363 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del C.d.S.)

 

Note comuni:
   Regolamenta la disciplina il trasporto di cose con veicoli a motore e sui rimorchi.
   Il regolamento specifica l'accertamento della massa dei veicoli


_____ 167-1 _____

Riferimento normativo: art. 167 comma 2 in relazione all'art. 167 comma 2
Veicolo circolante con massa complessiva a pieno carico superiore a 10 t. ed eccedenza non superiore a 1t, rispetto a quella consentita.

Codice violazione: [2740] 
Descrizione violazione: Conducente che circolava col veicolo la cui massa complessiva a pieno carico risultava essere superiore di oltre il cinque per cento a quella indicata nella carta di circolazione, essendo detta massa è superiore a 10 t. - Eccedenza non supera 1t.
Sanzione pecuniaria
- diurna: euro 42,00
- diurna scontata del 30%: euro 29,40
- notturna: 
- notturna scontata del 30%: 
Decurtazione punti: 1
Sanzione accessoria: -
Note al verbale: -
Note operative:

 - Specificare sempre il peso consentito, l’eccedenza il luogo di partenza e quello di destinazione. Agli effetti delle sanzioni amministrative previste dal presente articolo le masse complessive a pieno carico indicate nelle carte di circolazione, nonché i valori numerici ottenuti mediante l'applicazione di qualsiasi percentuale, si devono considerare arrotondati ai cento chilogrammi superiori. L'intestatario della carta di circolazione del veicolo è tenuto a corrispondere agli enti proprietari delle strade percorse l'indennizzo di cui all'art. 10, comma 10, commisurato all'eccedenza rispetto ai limiti di massa di cui all'art. 62. Quando è accertata una eccedenza di massa superiore al dieci per cento della massa  complessiva a pieno carico indicata nella carta di circolazione, la continuazione del viaggio è subordinata alla riduzione del carico entro i limiti consentiti.  Le sanzioni amministrative previste nel presente articolo sono applicabili anche ai trasporti ed ai veicoli eccezionali, definiti all'art. 10, quando venga superata la massa complessiva massima indicata nell'autorizzazione, limitando in questo caso la franchigia del cinque per cento alle masse massime relative a quel veicolo, ai sensi dell'art. 62. La prosecuzione del viaggio è subordinata al rilascio di una nuova autorizzazione. La franchigia del cinque per cento è prevista anche per i trasporti eccezionali e in tale caso non decade la validità dell'autorizzazione. Costituiscono fonti di prova per il controllo del carico le risultanze degli strumenti di pesa in regola con le verifiche di legge e di quelli in dotazione agli organi di polizia, nonché i documenti di accompagnamento previsti da disposizioni di legge. Le spese per l'accertamento sono a carico dei soggetti di cui al comma 9 in solido. Ai veicoli immatricolati all'estero si applicano tutte le norme previste dal presente articolo.
 - La violazione deve essere contestata, con separato verbale, sia al conducente che al proprietario del veicolo, o al committente quando ricorre. 
 - La violazione al proprietario è indicata nella casistica 167-26


_____ 167-2 _____

Riferimento normativo: art. 167 comma 2 in relazione all'art. 167 comma 2
Veicolo circolante con massa complessiva a pieno carico superiore a 10 t. ed eccedenza non superiore a 2t, rispetto a quella consentita.

Codice violazione: [2746] 
Descrizione violazione: Conducente che circolava col veicolo la cui massa complessiva a pieno carico risultava essere superiore di oltre il cinque per cento a quella indicata nella carta di circolazione, essendo detta massa è superiore a 10 t. - Eccedenza non supera 2t.
Sanzione pecuniaria
- diurna: euro 87,00
- diurna scontata del 30%: euro 60,90
- notturna: 
- notturna scontata del 30%: 
Decurtazione punti: 2
Sanzione accessoria: -
Note al verbale: -
Note operative:

 - Specificare sempre il peso consentito, l’eccedenza il luogo di partenza e quello di destinazione. Agli effetti delle sanzioni amministrative previste dal presente articolo le masse complessive a pieno carico indicate nelle carte di circolazione, nonché i valori numerici ottenuti mediante l'applicazione di qualsiasi percentuale, si devono considerare arrotondati ai cento chilogrammi superiori. L'intestatario della carta di circolazione del veicolo è tenuto a corrispondere agli enti proprietari delle strade percorse l'indennizzo di cui all'art. 10, comma 10, commisurato all'eccedenza rispetto ai limiti di massa di cui all'art. 62. Quando è accertata una eccedenza di massa superiore al dieci per cento della massa  complessiva a pieno carico indicata nella carta di circolazione, la continuazione del viaggio è subordinata alla riduzione del carico entro i limiti consentiti.  Le sanzioni amministrative previste nel presente articolo sono applicabili anche ai trasporti ed ai veicoli eccezionali, definiti all'art. 10, quando venga superata la massa complessiva massima indicata nell'autorizzazione, limitando in questo caso la franchigia del cinque per cento alle masse massime relative a quel veicolo, ai sensi dell'art. 62. La prosecuzione del viaggio è subordinata al rilascio di una nuova autorizzazione. La franchigia del cinque per cento è prevista anche per i trasporti eccezionali e in tale caso non decade la validità dell'autorizzazione. Costituiscono fonti di prova per il controllo del carico le risultanze degli strumenti di pesa in regola con le verifiche di legge e di quelli in dotazione agli organi di polizia, nonché i documenti di accompagnamento previsti da disposizioni di legge. Le spese per l'accertamento sono a carico dei soggetti di cui al comma 9 in solido. Ai veicoli immatricolati all'estero si applicano tutte le norme previste dal presente articolo.
 - La violazione deve essere contestata, con separato verbale, sia al conducente che al proprietario del veicolo, o al committente quando ricorre. 
 - La violazione al proprietario è indicata nella casistica 167-26


_____ 167-3 _____

Riferimento normativo: art. 167 comma 2 in relazione all'art. 167 comma 2
Veicolo circolante con massa complessiva a pieno carico superiore a 10 t. ed eccedenza non superiore a 3t, rispetto a quella consentita.

Codice violazione: [2752] 
Descrizione violazione: Conducente che circolava col veicolo la cui massa complessiva a pieno carico risultava essere superiore di oltre il cinque per cento a quella indicata nella carta di circolazione, essendo detta massa è superiore a 10 t. - Eccedenza non supera 3t..
Sanzione pecuniaria
- diurna: euro 173,00
- diurna scontata del 30%: euro 121,10
- notturna: 
- notturna scontata del 30%: 
Decurtazione punti: 3
Sanzione accessoria: -
Note al verbale: -
Note operative:

 - Specificare sempre il peso consentito, l’eccedenza il luogo di partenza e quello di destinazione. Agli effetti delle sanzioni amministrative previste dal presente articolo le masse complessive a pieno carico indicate nelle carte di circolazione, nonché i valori numerici ottenuti mediante l'applicazione di qualsiasi percentuale, si devono considerare arrotondati ai cento chilogrammi superiori. L'intestatario della carta di circolazione del veicolo è tenuto a corrispondere agli enti proprietari delle strade percorse l'indennizzo di cui all'art. 10, comma 10, commisurato all'eccedenza rispetto ai limiti di massa di cui all'art. 62. Quando è accertata una eccedenza di massa superiore al dieci per cento della massa  complessiva a pieno carico indicata nella carta di circolazione, la continuazione del viaggio è subordinata alla riduzione del carico entro i limiti consentiti.  Le sanzioni amministrative previste nel presente articolo sono applicabili anche ai trasporti ed ai veicoli eccezionali, definiti all'art. 10, quando venga superata la massa complessiva massima indicata nell'autorizzazione, limitando in questo caso la franchigia del cinque per cento alle masse massime relative a quel veicolo, ai sensi dell'art. 62. La prosecuzione del viaggio è subordinata al rilascio di una nuova autorizzazione. La franchigia del cinque per cento è prevista anche per i trasporti eccezionali e in tale caso non decade la validità dell'autorizzazione. Costituiscono fonti di prova per il controllo del carico le risultanze degli strumenti di pesa in regola con le verifiche di legge e di quelli in dotazione agli organi di polizia, nonché i documenti di accompagnamento previsti da disposizioni di legge. Le spese per l'accertamento sono a carico dei soggetti di cui al comma 9 in solido. Ai veicoli immatricolati all'estero si applicano tutte le norme previste dal presente articolo.
 - La violazione deve essere contestata, con separato verbale, sia al conducente che al proprietario del veicolo, o al committente quando ricorre. 
 - La violazione al proprietario è indicata nella casistica 167-26


_____ 167-4 _____

Riferimento normativo: art. 167 comma 2 in relazione all'art. 167 comma 2
Veicolo circolante con massa complessiva a pieno carico superiore a 10 t. ed eccedenza superiore di 3t, rispetto a quella consentita.

Codice violazione: [2755] 
Descrizione violazione: Conducente che circolava col veicolo la cui massa complessiva a pieno carico risultava essere superiore di oltre il cinque per cento a quella indicata nella carta di circolazione, essendo detta massa è superiore a 10 t. - Eccedenza supera 3t.
Sanzione pecuniaria
- diurna: euro 431,00
- diurna scontata del 30%: euro 301,70
- notturna: 
- notturna scontata del 30%: 
Decurtazione punti: 4
Sanzione accessoria: -
Note al verbale: -
Note operative:

 - Specificare sempre il peso consentito, l’eccedenza il luogo di partenza e quello di destinazione. Agli effetti delle sanzioni amministrative previste dal presente articolo le masse complessive a pieno carico indicate nelle carte di circolazione, nonché i valori numerici ottenuti mediante l'applicazione di qualsiasi percentuale, si devono considerare arrotondati ai cento chilogrammi superiori. L'intestatario della carta di circolazione del veicolo è tenuto a corrispondere agli enti proprietari delle strade percorse l'indennizzo di cui all'art. 10, comma 10, commisurato all'eccedenza rispetto ai limiti di massa di cui all'art. 62. Quando è accertata una eccedenza di massa superiore al dieci per cento della massa  complessiva a pieno carico indicata nella carta di circolazione, la continuazione del viaggio è subordinata alla riduzione del carico entro i limiti consentiti.  Le sanzioni amministrative previste nel presente articolo sono applicabili anche ai trasporti ed ai veicoli eccezionali, definiti all'art. 10, quando venga superata la massa complessiva massima indicata nell'autorizzazione, limitando in questo caso la franchigia del cinque per cento alle masse massime relative a quel veicolo, ai sensi dell'art. 62. La prosecuzione del viaggio è subordinata al rilascio di una nuova autorizzazione. La franchigia del cinque per cento è prevista anche per i trasporti eccezionali e in tale caso non decade la validità dell'autorizzazione. Costituiscono fonti di prova per il controllo del carico le risultanze degli strumenti di pesa in regola con le verifiche di legge e di quelli in dotazione agli organi di polizia, nonché i documenti di accompagnamento previsti da disposizioni di legge. Le spese per l'accertamento sono a carico dei soggetti di cui al comma 9 in solido. Ai veicoli immatricolati all'estero si applicano tutte le norme previste dal presente articolo.
 - La violazione deve essere contestata, con separato verbale, sia al conducente che al proprietario del veicolo, o al committente quando ricorre. 
 - La violazione al proprietario è indicata nella casistica 167-26


_____ 167-5 _____

Riferimento normativo: art. 167 comma 2-bis in relazione all'art. 167 comma 2-bis
Veicolo ad alimentazione esclusiva o doppia a metano, GPL, elettrica e ibrida e dotati di controllo elettronico della stabilità, circolante con massa complessiva a pieno carico superiore a 10 t. ed eccedenza non superiore a 1t, rispetto a quella consentita.

Codice violazione: [0000] 
Descrizione violazione: Conducente che circolava col veicolo (ibrido-elettrico-gpl-metano) la cui massa complessiva a pieno carico risultava essere superiore di oltre il cinque per cento a quella indicata nella carta di circolazione, essendo detta massa è superiore a 10 t. Eccedenza non supera 1t.
Sanzione pecuniaria
- diurna: euro 42,00
- diurna scontata del 30%: euro 29,40
- notturna: 
- notturna scontata del 30%: 
Decurtazione punti: 1
Sanzione accessoria: -
Note al verbale: -
Note operative
:
 - Specificare sempre il peso consentito, l’eccedenza il luogo di partenza e quello di destinazione. Agli effetti delle sanzioni amministrative previste dal presente articolo le masse complessive a pieno carico indicate nelle carte di circolazione, nonché i valori numerici ottenuti mediante l'applicazione di qualsiasi percentuale, si devono considerare arrotondati ai cento chilogrammi superiori. L'intestatario della carta di circolazione del veicolo è tenuto a corrispondere agli enti proprietari delle strade percorse l'indennizzo di cui all'art. 10, comma 10, commisurato all'eccedenza rispetto ai limiti di massa di cui all'art. 62. Quando è accertata una eccedenza di massa superiore al dieci per cento della massa  complessiva a pieno carico indicata nella carta di circolazione, la continuazione del viaggio è subordinata alla riduzione del carico entro i limiti consentiti.  Le sanzioni amministrative previste nel presente articolo sono applicabili anche ai trasporti ed ai veicoli eccezionali, definiti all'art. 10, quando venga superata la massa complessiva massima indicata nell'autorizzazione, limitando in questo caso la franchigia del cinque per cento alle masse massime relative a quel veicolo, ai sensi dell'art. 62. La prosecuzione del viaggio è subordinata al rilascio di una nuova autorizzazione. La franchigia del cinque per cento è prevista anche per i trasporti eccezionali e in tale caso non decade la validità dell'autorizzazione. Costituiscono fonti di prova per il controllo del carico le risultanze degli strumenti di pesa in regola con le verifiche di legge e di quelli in dotazione agli organi di polizia, nonché i documenti di accompagnamento previsti da disposizioni di legge. Le spese per l'accertamento sono a carico dei soggetti di cui al comma 9 in solido. Ai veicoli immatricolati all'estero si applicano tutte le norme previste dal presente articolo.
 - La violazione deve essere contestata, con separato verbale, sia al conducente che al proprietario del veicolo, o al committente quando ricorre. 
 - La violazione al proprietario è indicata nella casistica 167-26


_____ 167-6 _____

Riferimento normativo: art. 167 comma 2-bis in relazione all'art. 167 comma 2-bis
Veicolo ad alimentazione esclusiva o doppia a metano, GPL, elettrica e ibrida e dotati di controllo elettronico della stabilità, circolante con massa complessiva a pieno carico superiore a 10 t. ed eccedenza non superiore a 2t, rispetto a quella consentita.

Codice violazione: [0000] 
Descrizione violazione: Conducente che circolava col veicolo (ibrido-elettrico-gpl-metano) la cui massa complessiva a pieno carico risultava essere superiore di oltre il cinque per cento a quella indicata nella carta di circolazione, essendo detta massa è superiore a 10 t. Eccedenza non supera 2t.
Sanzione pecuniaria
- diurna: euro 87,00
- diurna scontata del 30%: euro 60,90
- notturna: 
- notturna scontata del 30%: 
Decurtazione punti: 2
Sanzione accessoria: -
Note al verbale: -
Note operative:

 - Specificare sempre il peso consentito, l’eccedenza il luogo di partenza e quello di destinazione. Agli effetti delle sanzioni amministrative previste dal presente articolo le masse complessive a pieno carico indicate nelle carte di circolazione, nonché i valori numerici ottenuti mediante l'applicazione di qualsiasi percentuale, si devono considerare arrotondati ai cento chilogrammi superiori. L'intestatario della carta di circolazione del veicolo è tenuto a corrispondere agli enti proprietari delle strade percorse l'indennizzo di cui all'art. 10, comma 10, commisurato all'eccedenza rispetto ai limiti di massa di cui all'art. 62. Quando è accertata una eccedenza di massa superiore al dieci per cento della massa  complessiva a pieno carico indicata nella carta di circolazione, la continuazione del viaggio è subordinata alla riduzione del carico entro i limiti consentiti.  Le sanzioni amministrative previste nel presente articolo sono applicabili anche ai trasporti ed ai veicoli eccezionali, definiti all'art. 10, quando venga superata la massa complessiva massima indicata nell'autorizzazione, limitando in questo caso la franchigia del cinque per cento alle masse massime relative a quel veicolo, ai sensi dell'art. 62. La prosecuzione del viaggio è subordinata al rilascio di una nuova autorizzazione. La franchigia del cinque per cento è prevista anche per i trasporti eccezionali e in tale caso non decade la validità dell'autorizzazione. Costituiscono fonti di prova per il controllo del carico le risultanze degli strumenti di pesa in regola con le verifiche di legge e di quelli in dotazione agli organi di polizia, nonché i documenti di accompagnamento previsti da disposizioni di legge. Le spese per l'accertamento sono a carico dei soggetti di cui al comma 9 in solido. Ai veicoli immatricolati all'estero si applicano tutte le norme previste dal presente articolo.
 - La violazione deve essere contestata, con separato verbale, sia al conducente che al proprietario del veicolo, o al committente quando ricorre. 
 - La violazione al proprietario è indicata nella casistica 167-26


_____ 167-7 _____

Riferimento normativo: art. 167 comma 2-bis in relazione all'art. 167 comma 2-bis
Veicolo ad alimentazione esclusiva o doppia a metano, GPL, elettrica e ibrida e dotati di controllo elettronico della stabilità, circolante con massa complessiva a pieno carico superiore a 10 t. ed eccedenza non superiore a 3t, rispetto a quella consentita.

Codice violazione: [0000] 
Descrizione violazione: Conducente che circolava col veicolo (ibrido-elettrico-gpl-metano) la cui massa complessiva a pieno carico risultava essere superiore di oltre il cinque per cento a quella indicata nella carta di circolazione, essendo detta massa è superiore a 10 t. Eccedenza non supera 3t.
Sanzione pecuniaria
- diurna: euro 173,00
- diurna scontata del 30%: euro 121,10
- notturna: 
- notturna scontata del 30%: 
Decurtazione punti: 3
Sanzione accessoria: -
Note al verbale: -
Note operative:

 - Specificare sempre il peso consentito, l’eccedenza il luogo di partenza e quello di destinazione. Agli effetti delle sanzioni amministrative previste dal presente articolo le masse complessive a pieno carico indicate nelle carte di circolazione, nonché i valori numerici ottenuti mediante l'applicazione di qualsiasi percentuale, si devono considerare arrotondati ai cento chilogrammi superiori. L'intestatario della carta di circolazione del veicolo è tenuto a corrispondere agli enti proprietari delle strade percorse l'indennizzo di cui all'art. 10, comma 10, commisurato all'eccedenza rispetto ai limiti di massa di cui all'art. 62. Quando è accertata una eccedenza di massa superiore al dieci per cento della massa  complessiva a pieno carico indicata nella carta di circolazione, la continuazione del viaggio è subordinata alla riduzione del carico entro i limiti consentiti.  Le sanzioni amministrative previste nel presente articolo sono applicabili anche ai trasporti ed ai veicoli eccezionali, definiti all'art. 10, quando venga superata la massa complessiva massima indicata nell'autorizzazione, limitando in questo caso la franchigia del cinque per cento alle masse massime relative a quel veicolo, ai sensi dell'art. 62. La prosecuzione del viaggio è subordinata al rilascio di una nuova autorizzazione. La franchigia del cinque per cento è prevista anche per i trasporti eccezionali e in tale caso non decade la validità dell'autorizzazione. Costituiscono fonti di prova per il controllo del carico le risultanze degli strumenti di pesa in regola con le verifiche di legge e di quelli in dotazione agli organi di polizia, nonché i documenti di accompagnamento previsti da disposizioni di legge. Le spese per l'accertamento sono a carico dei soggetti di cui al comma 9 in solido. Ai veicoli immatricolati all'estero si applicano tutte le norme previste dal presente articolo.
 - La violazione deve essere contestata, con separato verbale, sia al conducente che al proprietario del veicolo, o al committente quando ricorre. 
 - La violazione al proprietario è indicata nella casistica 167-26


_____ 167-8 _____

Riferimento normativo: art. 167 comma 2-bis in relazione all'art. 167 comma 2-bis
Veicolo ad alimentazione esclusiva o doppia a metano, GPL, elettrica e ibrida e dotati di controllo elettronico della stabilità, circolante con massa complessiva a pieno carico superiore a 10 t. ed eccedenza superiore a 3t, rispetto a quella consentita.

Codice violazione: [0000] 
Descrizione violazione: Conducente che circolava col veicolo (ibrido-elettrico-gpl-metano) la cui massa complessiva a pieno carico risultava essere superiore di oltre il cinque per cento a quella indicata nella carta di circolazione, essendo detta massa è superiore a 10 t. Eccedenza supera 3t.
Sanzione pecuniaria
- diurna: euro 431,00
- diurna scontata del 30%: euro 301,70
- notturna: 
- notturna scontata del 30%: 
Decurtazione punti: 4
Sanzione accessoria: -
Note al verbale: -
Note operative:

 - Specificare sempre il peso consentito, l’eccedenza il luogo di partenza e quello di destinazione. Agli effetti delle sanzioni amministrative previste dal presente articolo le masse complessive a pieno carico indicate nelle carte di circolazione, nonché i valori numerici ottenuti mediante l'applicazione di qualsiasi percentuale, si devono considerare arrotondati ai cento chilogrammi superiori. L'intestatario della carta di circolazione del veicolo è tenuto a corrispondere agli enti proprietari delle strade percorse l'indennizzo di cui all'art. 10, comma 10, commisurato all'eccedenza rispetto ai limiti di massa di cui all'art. 62. Quando è accertata una eccedenza di massa superiore al dieci per cento della massa  complessiva a pieno carico indicata nella carta di circolazione, la continuazione del viaggio è subordinata alla riduzione del carico entro i limiti consentiti.  Le sanzioni amministrative previste nel presente articolo sono applicabili anche ai trasporti ed ai veicoli eccezionali, definiti all'art. 10, quando venga superata la massa complessiva massima indicata nell'autorizzazione, limitando in questo caso la franchigia del cinque per cento alle masse massime relative a quel veicolo, ai sensi dell'art. 62. La prosecuzione del viaggio è subordinata al rilascio di una nuova autorizzazione. La franchigia del cinque per cento è prevista anche per i trasporti eccezionali e in tale caso non decade la validità dell'autorizzazione. Costituiscono fonti di prova per il controllo del carico le risultanze degli strumenti di pesa in regola con le verifiche di legge e di quelli in dotazione agli organi di polizia, nonché i documenti di accompagnamento previsti da disposizioni di legge. Le spese per l'accertamento sono a carico dei soggetti di cui al comma 9 in solido. Ai veicoli immatricolati all'estero si applicano tutte le norme previste dal presente articolo.
 - La violazione deve essere contestata, con separato verbale, sia al conducente che al proprietario del veicolo, o al committente quando ricorre. 
 - La violazione al proprietario è indicata nella casistica 167-26


_____ 167-9 _____

Riferimento normativo: art. 167 comma 3 in relazione all'art. 167 comma 3
Veicolo circolante con massa complessiva a pieno carico inferiore a 10 t. ed eccedenza non superiore al 5%, rispetto alla massa complessiva.

Codice violazione: [2761] 
Descrizione violazione: Conducente che circolava col veicolo la cui massa complessiva a pieno carico risultava essere non superiore a 10 t. con eccedenza massima <=5%
Sanzione pecuniaria
- diurna: euro 42,00
- diurna scontata del 30%: euro 29,40
- notturna: 
- notturna scontata del 30%: 
Decurtazione punti: 1
Sanzione accessoria: -
Note al verbale: -
Note operative:

 - Specificare sempre il peso consentito, l’eccedenza il luogo di partenza e quello di destinazione. Agli effetti delle sanzioni amministrative previste dal presente articolo le masse complessive a pieno carico indicate nelle carte di circolazione, nonché i valori numerici ottenuti mediante l'applicazione di qualsiasi percentuale, si devono considerare arrotondati ai cento chilogrammi superiori. L'intestatario della carta di circolazione del veicolo è tenuto a corrispondere agli enti proprietari delle strade percorse l'indennizzo di cui all'art. 10, comma 10, commisurato all'eccedenza rispetto ai limiti di massa di cui all'art. 62. Quando è accertata una eccedenza di massa superiore al dieci per cento della massa  complessiva a pieno carico indicata nella carta di circolazione, la continuazione del viaggio è subordinata alla riduzione del carico entro i limiti consentiti.  Le sanzioni amministrative previste nel presente articolo sono applicabili anche ai trasporti ed ai veicoli eccezionali, definiti all'art. 10, quando venga superata la massa complessiva massima indicata nell'autorizzazione, limitando in questo caso la franchigia del cinque per cento alle masse massime relative a quel veicolo, ai sensi dell'art. 62. La prosecuzione del viaggio è subordinata al rilascio di una nuova autorizzazione. La franchigia del cinque per cento è prevista anche per i trasporti eccezionali e in tale caso non decade la validità dell'autorizzazione. Costituiscono fonti di prova per il controllo del carico le risultanze degli strumenti di pesa in regola con le verifiche di legge e di quelli in dotazione agli organi di polizia, nonché i documenti di accompagnamento previsti da disposizioni di legge. Le spese per l'accertamento sono a carico dei soggetti di cui al comma 9 in solido. Ai veicoli immatricolati all'estero si applicano tutte le norme previste dal presente articolo.
 - La violazione deve essere contestata, con separato verbale, sia al conducente che al proprietario del veicolo, o al committente quando ricorre. 
 - La violazione al proprietario è indicata nella casistica 167-26


_____ 167-10 _____

Riferimento normativo: art. 167 comma 3 in relazione all'art. 167 comma 3
Veicolo circolante con massa complessiva a pieno carico inferiore a 10 t. ed eccedenza non superiore al 15%, rispetto alla massa complessiva.

Codice violazione: [2767] 
Descrizione violazione: Conducente che circolava col veicolo la cui massa complessiva a pieno carico risultava essere non superiore a 10 t. con eccedenza massima <=15%
Sanzione pecuniaria
- diurna: euro 87,00
- diurna scontata del 30%: euro 60,90
- notturna: 
- notturna scontata del 30%: 
Decurtazione punti: 2
Sanzione accessoria: -
Note al verbale: -
Note operative:

 - Specificare sempre il peso consentito, l’eccedenza il luogo di partenza e quello di destinazione. Agli effetti delle sanzioni amministrative previste dal presente articolo le masse complessive a pieno carico indicate nelle carte di circolazione, nonché i valori numerici ottenuti mediante l'applicazione di qualsiasi percentuale, si devono considerare arrotondati ai cento chilogrammi superiori. L'intestatario della carta di circolazione del veicolo è tenuto a corrispondere agli enti proprietari delle strade percorse l'indennizzo di cui all'art. 10, comma 10, commisurato all'eccedenza rispetto ai limiti di massa di cui all'art. 62. Quando è accertata una eccedenza di massa superiore al dieci per cento della massa  complessiva a pieno carico indicata nella carta di circolazione, la continuazione del viaggio è subordinata alla riduzione del carico entro i limiti consentiti.  Le sanzioni amministrative previste nel presente articolo sono applicabili anche ai trasporti ed ai veicoli eccezionali, definiti all'art. 10, quando venga superata la massa complessiva massima indicata nell'autorizzazione, limitando in questo caso la franchigia del cinque per cento alle masse massime relative a quel veicolo, ai sensi dell'art. 62. La prosecuzione del viaggio è subordinata al rilascio di una nuova autorizzazione. La franchigia del cinque per cento è prevista anche per i trasporti eccezionali e in tale caso non decade la validità dell'autorizzazione. Costituiscono fonti di prova per il controllo del carico le risultanze degli strumenti di pesa in regola con le verifiche di legge e di quelli in dotazione agli organi di polizia, nonché i documenti di accompagnamento previsti da disposizioni di legge. Le spese per l'accertamento sono a carico dei soggetti di cui al comma 9 in solido. Ai veicoli immatricolati all'estero si applicano tutte le norme previste dal presente articolo.
 - La violazione deve essere contestata, con separato verbale, sia al conducente che al proprietario del veicolo, o al committente quando ricorre. 
 - La violazione al proprietario è indicata nella casistica 167-26


_____ 167-11 _____

Riferimento normativo: art. 167 comma 3 in relazione all'art. 167 comma 3
Veicolo circolante con massa complessiva a pieno carico inferiore a 10 t. ed eccedenza non superiore al 25%, rispetto alla massa complessiva.

Codice violazione: [2767] 
Descrizione violazione: Conducente che circolava col veicolo la cui massa complessiva a pieno carico risultava essere non superiore a 10 t. con eccedenza massima <=25%
Sanzione pecuniaria
- diurna: euro 173,00
- diurna scontata del 30%: euro 121,10
- notturna: 
- notturna scontata del 30%: 
Decurtazione punti: 3
Sanzione accessoria: -
Note al verbale: -
Note operative:

 - Specificare sempre il peso consentito, l’eccedenza il luogo di partenza e quello di destinazione. Agli effetti delle sanzioni amministrative previste dal presente articolo le masse complessive a pieno carico indicate nelle carte di circolazione, nonché i valori numerici ottenuti mediante l'applicazione di qualsiasi percentuale, si devono considerare arrotondati ai cento chilogrammi superiori. L'intestatario della carta di circolazione del veicolo è tenuto a corrispondere agli enti proprietari delle strade percorse l'indennizzo di cui all'art. 10, comma 10, commisurato all'eccedenza rispetto ai limiti di massa di cui all'art. 62. Quando è accertata una eccedenza di massa superiore al dieci per cento della massa  complessiva a pieno carico indicata nella carta di circolazione, la continuazione del viaggio è subordinata alla riduzione del carico entro i limiti consentiti.  Le sanzioni amministrative previste nel presente articolo sono applicabili anche ai trasporti ed ai veicoli eccezionali, definiti all'art. 10, quando venga superata la massa complessiva massima indicata nell'autorizzazione, limitando in questo caso la franchigia del cinque per cento alle masse massime relative a quel veicolo, ai sensi dell'art. 62. La prosecuzione del viaggio è subordinata al rilascio di una nuova autorizzazione. La franchigia del cinque per cento è prevista anche per i trasporti eccezionali e in tale caso non decade la validità dell'autorizzazione. Costituiscono fonti di prova per il controllo del carico le risultanze degli strumenti di pesa in regola con le verifiche di legge e di quelli in dotazione agli organi di polizia, nonché i documenti di accompagnamento previsti da disposizioni di legge. Le spese per l'accertamento sono a carico dei soggetti di cui al comma 9 in solido. Ai veicoli immatricolati all'estero si applicano tutte le norme previste dal presente articolo.
 - La violazione deve essere contestata, con separato verbale, sia al conducente che al proprietario del veicolo, o al committente quando ricorre. 
 - La violazione al proprietario è indicata nella casistica 167-26


_____ 167-12 _____

Riferimento normativo: art. 167 comma 3 in relazione all'art. 167 comma 3
Veicolo circolante con massa complessiva a pieno carico inferiore a 10 t. ed eccedenza superiore al 25%, rispetto alla massa complessiva.

Codice violazione: [2779] 
Descrizione violazione: Conducente che circolava col veicolo la cui massa complessiva a pieno carico risultava essere non superiore a 10 t. con eccedenza massima > 25%
Sanzione pecuniaria
- diurna: euro 431,00
- diurna scontata del 30%: euro 301,70
- notturna: 
- notturna scontata del 30%: 
Decurtazione punti: 4
Sanzione accessoria: -
Note al verbale: -
Note operative:

 - Specificare sempre il peso consentito, l’eccedenza il luogo di partenza e quello di destinazione. Agli effetti delle sanzioni amministrative previste dal presente articolo le masse complessive a pieno carico indicate nelle carte di circolazione, nonché i valori numerici ottenuti mediante l'applicazione di qualsiasi percentuale, si devono considerare arrotondati ai cento chilogrammi superiori. L'intestatario della carta di circolazione del veicolo è tenuto a corrispondere agli enti proprietari delle strade percorse l'indennizzo di cui all'art. 10, comma 10, commisurato all'eccedenza rispetto ai limiti di massa di cui all'art. 62. Quando è accertata una eccedenza di massa superiore al dieci per cento della massa  complessiva a pieno carico indicata nella carta di circolazione, la continuazione del viaggio è subordinata alla riduzione del carico entro i limiti consentiti.  Le sanzioni amministrative previste nel presente articolo sono applicabili anche ai trasporti ed ai veicoli eccezionali, definiti all'art. 10, quando venga superata la massa complessiva massima indicata nell'autorizzazione, limitando in questo caso la franchigia del cinque per cento alle masse massime relative a quel veicolo, ai sensi dell'art. 62. La prosecuzione del viaggio è subordinata al rilascio di una nuova autorizzazione. La franchigia del cinque per cento è prevista anche per i trasporti eccezionali e in tale caso non decade la validità dell'autorizzazione. Costituiscono fonti di prova per il controllo del carico le risultanze degli strumenti di pesa in regola con le verifiche di legge e di quelli in dotazione agli organi di polizia, nonché i documenti di accompagnamento previsti da disposizioni di legge. Le spese per l'accertamento sono a carico dei soggetti di cui al comma 9 in solido. Ai veicoli immatricolati all'estero si applicano tutte le norme previste dal presente articolo.
 - La violazione deve essere contestata, con separato verbale, sia al conducente che al proprietario del veicolo, o al committente quando ricorre. 
 - La violazione al proprietario è indicata nella casistica 167-26


_____ 167-13 _____

Riferimento normativo: art. 167 comma 3-bis in relazione all'art. 167 comma 3-bis
Veicolo ad alimentazione esclusiva o doppia a metano, GPL, elettrica e ibrida e dotati di controllo elettronico della stabilità, circolante con massa complessiva a pieno carico inferiore a 10 t. ed eccedenza non superiore al 5%, rispetto a quella consentita.

Codice violazione: [0000] 
Descrizione violazione: Conducente che circolava col veicolo (ibrido-elettrico-gpl-metano) la cui massa complessiva a pieno carico risultava essere non superiore a 10 t. e la cui eccedenza, è <= 5%.
Sanzione pecuniaria
- diurna: euro 42,00
- diurna scontata del 30%: euro 29,40
- notturna: 
- notturna scontata del 30%: 
Decurtazione punti: 1
Sanzione accessoria: -
Note al verbale: -
Note operative:

 - Specificare sempre il peso consentito, l’eccedenza il luogo di partenza e quello di destinazione. Agli effetti delle sanzioni amministrative previste dal presente articolo le masse complessive a pieno carico indicate nelle carte di circolazione, nonché i valori numerici ottenuti mediante l'applicazione di qualsiasi percentuale, si devono considerare arrotondati ai cento chilogrammi superiori. L'intestatario della carta di circolazione del veicolo è tenuto a corrispondere agli enti proprietari delle strade percorse l'indennizzo di cui all'art. 10, comma 10, commisurato all'eccedenza rispetto ai limiti di massa di cui all'art. 62. Quando è accertata una eccedenza di massa superiore al dieci per cento della massa  complessiva a pieno carico indicata nella carta di circolazione, la continuazione del viaggio è subordinata alla riduzione del carico entro i limiti consentiti.  Le sanzioni amministrative previste nel presente articolo sono applicabili anche ai trasporti ed ai veicoli eccezionali, definiti all'art. 10, quando venga superata la massa complessiva massima indicata nell'autorizzazione, limitando in questo caso la franchigia del cinque per cento alle masse massime relative a quel veicolo, ai sensi dell'art. 62. La prosecuzione del viaggio è subordinata al rilascio di una nuova autorizzazione. La franchigia del cinque per cento è prevista anche per i trasporti eccezionali e in tale caso non decade la validità dell'autorizzazione. Costituiscono fonti di prova per il controllo del carico le risultanze degli strumenti di pesa in regola con le verifiche di legge e di quelli in dotazione agli organi di polizia, nonché i documenti di accompagnamento previsti da disposizioni di legge. Le spese per l'accertamento sono a carico dei soggetti di cui al comma 9 in solido. Ai veicoli immatricolati all'estero si applicano tutte le norme previste dal presente articolo.
 - La violazione deve essere contestata, con separato verbale, sia al conducente che al proprietario del veicolo, o al committente quando ricorre. 
 - La violazione al proprietario è indicata nella casistica 167-26


_____ 167-14 _____

Riferimento normativo: art. 167 comma 3-bis in relazione all'art. 167 comma 3-bis
Veicolo ad alimentazione esclusiva o doppia a metano, GPL, elettrica e ibrida e dotati di controllo elettronico della stabilità, circolante con massa complessiva a pieno carico inferiore a 10 t. ed eccedenza non superiore al 15%, rispetto a quella consentita.

Codice violazione: [0000] 
Descrizione violazione: Conducente che circolava col veicolo (ibrido-elettrico-gpl-metano) la cui massa complessiva a pieno carico risultava essere non superiore a 10 t. e la cui eccedenza, è <= 15%.
Sanzione pecuniaria
- diurna: euro 87,00
- diurna scontata del 30%: euro 60,90
- notturna: 
- notturna scontata del 30%: 
Decurtazione punti: 2
Sanzione accessoria: -
Note al verbale: -
Note operative:

 - Specificare sempre il peso consentito, l’eccedenza il luogo di partenza e quello di destinazione. Agli effetti delle sanzioni amministrative previste dal presente articolo le masse complessive a pieno carico indicate nelle carte di circolazione, nonché i valori numerici ottenuti mediante l'applicazione di qualsiasi percentuale, si devono considerare arrotondati ai cento chilogrammi superiori. L'intestatario della carta di circolazione del veicolo è tenuto a corrispondere agli enti proprietari delle strade percorse l'indennizzo di cui all'art. 10, comma 10, commisurato all'eccedenza rispetto ai limiti di massa di cui all'art. 62. Quando è accertata una eccedenza di massa superiore al dieci per cento della massa  complessiva a pieno carico indicata nella carta di circolazione, la continuazione del viaggio è subordinata alla riduzione del carico entro i limiti consentiti.  Le sanzioni amministrative previste nel presente articolo sono applicabili anche ai trasporti ed ai veicoli eccezionali, definiti all'art. 10, quando venga superata la massa complessiva massima indicata nell'autorizzazione, limitando in questo caso la franchigia del cinque per cento alle masse massime relative a quel veicolo, ai sensi dell'art. 62. La prosecuzione del viaggio è subordinata al rilascio di una nuova autorizzazione. La franchigia del cinque per cento è prevista anche per i trasporti eccezionali e in tale caso non decade la validità dell'autorizzazione. Costituiscono fonti di prova per il controllo del carico le risultanze degli strumenti di pesa in regola con le verifiche di legge e di quelli in dotazione agli organi di polizia, nonché i documenti di accompagnamento previsti da disposizioni di legge. Le spese per l'accertamento sono a carico dei soggetti di cui al comma 9 in solido. Ai veicoli immatricolati all'estero si applicano tutte le norme previste dal presente articolo.
 - La violazione deve essere contestata, con separato verbale, sia al conducente che al proprietario del veicolo, o al committente quando ricorre. 
 - La violazione al proprietario è indicata nella casistica 167-26


_____ 167-15 _____

Riferimento normativo: art. 167 comma 3-bis in relazione all'art. 167 comma 3-bis
Veicolo ad alimentazione esclusiva o doppia a metano, GPL, elettrica e ibrida e dotati di controllo elettronico della stabilità, circolante con massa complessiva a pieno carico inferiore a 10 t. ed eccedenza non superiore al 25%, rispetto a quella consentita.

Codice violazione: [0000] 
Descrizione violazione: Conducente che circolava col veicolo (ibrido-elettrico-gpl-metano) la cui massa complessiva a pieno carico risultava essere non superiore a 10 t. e la cui eccedenza, è <= 25%.
Sanzione pecuniaria
- diurna: euro 173,00
- diurna scontata del 30%: euro 121,10
- notturna: 
- notturna scontata del 30%: 
Decurtazione punti: 3
Sanzione accessoria: -
Note al verbale: -
Note operative:

 - Specificare sempre il peso consentito, l’eccedenza il luogo di partenza e quello di destinazione. Agli effetti delle sanzioni amministrative previste dal presente articolo le masse complessive a pieno carico indicate nelle carte di circolazione, nonché i valori numerici ottenuti mediante l'applicazione di qualsiasi percentuale, si devono considerare arrotondati ai cento chilogrammi superiori. L'intestatario della carta di circolazione del veicolo è tenuto a corrispondere agli enti proprietari delle strade percorse l'indennizzo di cui all'art. 10, comma 10, commisurato all'eccedenza rispetto ai limiti di massa di cui all'art. 62. Quando è accertata una eccedenza di massa superiore al dieci per cento della massa  complessiva a pieno carico indicata nella carta di circolazione, la continuazione del viaggio è subordinata alla riduzione del carico entro i limiti consentiti.  Le sanzioni amministrative previste nel presente articolo sono applicabili anche ai trasporti ed ai veicoli eccezionali, definiti all'art. 10, quando venga superata la massa complessiva massima indicata nell'autorizzazione, limitando in questo caso la franchigia del cinque per cento alle masse massime relative a quel veicolo, ai sensi dell'art. 62. La prosecuzione del viaggio è subordinata al rilascio di una nuova autorizzazione. La franchigia del cinque per cento è prevista anche per i trasporti eccezionali e in tale caso non decade la validità dell'autorizzazione. Costituiscono fonti di prova per il controllo del carico le risultanze degli strumenti di pesa in regola con le verifiche di legge e di quelli in dotazione agli organi di polizia, nonché i documenti di accompagnamento previsti da disposizioni di legge. Le spese per l'accertamento sono a carico dei soggetti di cui al comma 9 in solido. Ai veicoli immatricolati all'estero si applicano tutte le norme previste dal presente articolo.
 - La violazione deve essere contestata, con separato verbale, sia al conducente che al proprietario del veicolo, o al committente quando ricorre. 
 - La violazione al proprietario è indicata nella casistica 167-26


_____ 167-16 _____

Riferimento normativo: art. 167 comma 3-bis in relazione all'art. 167 comma 3-bis
Veicolo ad alimentazione esclusiva o doppia a metano, GPL, elettrica e ibrida e dotati di controllo elettronico della stabilità, circolante con massa complessiva a pieno carico inferiore a 10 t. ed eccedenza superiore al 25%, rispetto a quella consentita.

Codice violazione: [0000] 
Descrizione violazione: Conducente che circolava col veicolo (ibrido-elettrico-gpl-metano) la cui massa complessiva a pieno carico risultava essere non superiore a 10 t. e la cui eccedenza, è > 25%.
Sanzione pecuniaria
- diurna: euro 431,00
- diurna scontata del 30%: euro 301,70
- notturna: 
- notturna scontata del 30%: 
Decurtazione punti: 4
Sanzione accessoria: -
Note al verbale: -
Note operative:

 - Specificare sempre il peso consentito, l’eccedenza il luogo di partenza e quello di destinazione. Agli effetti delle sanzioni amministrative previste dal presente articolo le masse complessive a pieno carico indicate nelle carte di circolazione, nonché i valori numerici ottenuti mediante l'applicazione di qualsiasi percentuale, si devono considerare arrotondati ai cento chilogrammi superiori. L'intestatario della carta di circolazione del veicolo è tenuto a corrispondere agli enti proprietari delle strade percorse l'indennizzo di cui all'art. 10, comma 10, commisurato all'eccedenza rispetto ai limiti di massa di cui all'art. 62. Quando è accertata una eccedenza di massa superiore al dieci per cento della massa  complessiva a pieno carico indicata nella carta di circolazione, la continuazione del viaggio è subordinata alla riduzione del carico entro i limiti consentiti.  Le sanzioni amministrative previste nel presente articolo sono applicabili anche ai trasporti ed ai veicoli eccezionali, definiti all'art. 10, quando venga superata la massa complessiva massima indicata nell'autorizzazione, limitando in questo caso la franchigia del cinque per cento alle masse massime relative a quel veicolo, ai sensi dell'art. 62. La prosecuzione del viaggio è subordinata al rilascio di una nuova autorizzazione. La franchigia del cinque per cento è prevista anche per i trasporti eccezionali e in tale caso non decade la validità dell'autorizzazione. Costituiscono fonti di prova per il controllo del carico le risultanze degli strumenti di pesa in regola con le verifiche di legge e di quelli in dotazione agli organi di polizia, nonché i documenti di accompagnamento previsti da disposizioni di legge. Le spese per l'accertamento sono a carico dei soggetti di cui al comma 9 in solido. Ai veicoli immatricolati all'estero si applicano tutte le norme previste dal presente articolo.
 - La violazione deve essere contestata, con separato verbale, sia al conducente che al proprietario del veicolo, o al committente quando ricorre. 
 - La violazione al proprietario è indicata nella casistica 167-26


_____ 167-17 _____

Riferimento normativo: art. 167 comma 4 in relazione all'art. 167 comma 7
Autoveicolo adibito al trasporto di veicoli che circola su strade non idonee.

Codice violazione: [2809] 
Descrizione violazione: Conducente che circolava con autoveicolo adibito al trasporto di veicoli violando le disposizioni contenute nel comma 4 del presente articolo.
Sanzione pecuniaria
- diurna: euro 173,00
- diurna scontata del 30%: euro 121,10
- notturna: 
- notturna scontata del 30%: 
Decurtazione punti: 3
Sanzione accessoria: -
Note al verbale: -
Note operative:

 - I suddetti veicoli possono circolare con il loro carico soltanto sulle autostrade o sulle strade con carreggiata non inferiore a 6,50 m e con altezza libera delle opere di sottovia che garantisca un franco minimo rispetto all'intradosso delle opere d'arte non inferiore a 20 cm. I veicoli di cui all'art. 10, comma 3, lettere e) e g), possono circolare con il loro carico sulle strade che abbiano altezza libera delle opere di sottovia che garantisca un franco minimo rispetto all'intradosso delle opere d'arte non inferiore a 30 cm.
 - La violazione al proprietario è indicata nella casistica 167-26


_____ 167-18 _____

Riferimento normativo: art. 167 comma 5 in relazione all'art. 167 comma 5
Autotreno o autoarticolato che circola con massa complessiva fino a 10 t., con eccedenza non superiore a 1 t.

Codice violazione: [2785] 
Descrizione violazione: Conducente che circolava alla guida di un autotreno o con un autoarticolato avente massa complessiva fino a 10 t. e con eccedenza non superiore a 1t.
Sanzione pecuniaria
- diurna: euro 42,00
- diurna scontata del 30%: euro 29,40
- notturna: 
- notturna scontata del 30%: 
Decurtazione punti: 1
Sanzione accessoria: -
Note al verbale: -
Note operative:

 - Specificare sempre il peso consentito, l’eccedenza il luogo di partenza e quello di destinazione. Agli effetti delle sanzioni amministrative previste dal presente articolo le masse complessive a pieno carico indicate nelle carte di circolazione, nonché i valori numerici ottenuti mediante l'applicazione di qualsiasi percentuale, si devono considerare arrotondati ai cento chilogrammi superiori. L'intestatario della carta di circolazione del veicolo è tenuto a corrispondere agli enti proprietari delle strade percorse l'indennizzo di cui all'art. 10, comma 10, commisurato all'eccedenza rispetto ai limiti di massa di cui all'art. 62. Quando è accertata una eccedenza di massa superiore al dieci per cento della massa complessiva a pieno carico indicata nella carta di circolazione, la continuazione del viaggio è subordinata alla riduzione del carico entro i limiti consentiti. Le sanzioni amministrative previste nel presente articolo sono applicabili anche ai trasporti ed ai veicoli eccezionali, definiti all'art. 10, quando venga superata la massa complessiva massima indicata nell'autorizzazione, limitando in questo caso la franchigia del cinque per cento alle masse massime relative a quel veicolo, ai sensi dell'art. 62. La prosecuzione del viaggio è subordinata al rilascio di una nuova autorizzazione. La franchigia del cinque per cento è prevista anche per i trasporti eccezionali e in tale caso non decade la validità dell'autorizzazione. Costituiscono fonti di prova per il controllo del carico le risultanze degli strumenti di pesa in regola con le verifiche di legge e di quelli in dotazione agli organi di polizia, nonché i documenti di accompagnamento previsti da disposizioni di legge. Le spese per l'accertamento sono a carico dei soggetti di cui al comma 9 in solido. Ai veicoli immatricolati all'estero si applicano tutte le norme previste dal presente articolo.
 - La violazione deve essere contestata, con separato verbale, sia al conducente che al proprietario del veicolo, o al committente quando ricorre.
 - La violazione al proprietario è indicata nella casistica 167-26


_____ 167-19 _____

Riferimento normativo: art. 167 comma 5 in relazione all'art. 167 comma 5
Autotreno o autoarticolato che circola con massa complessiva fino a 10 t., con eccedenza non superiore a 2 t.

Codice violazione: [2791] 
Descrizione violazione: Conducente che circolava alla guida di un autotreno o con un autoarticolato avente massa complessiva fino a 10 t. e con eccedenza non superiore a 2t.
Sanzione pecuniaria
- diurna: euro 87,00
- diurna scontata del 30%: euro 60,90
- notturna: 
- notturna scontata del 30%: 
Decurtazione punti: 2
Sanzione accessoria: -
Note al verbale: -
Note operative:

 - Specificare sempre il peso consentito, l’eccedenza il luogo di partenza e quello di destinazione. Agli effetti delle sanzioni amministrative previste dal presente articolo le masse complessive a pieno carico indicate nelle carte di circolazione, nonché i valori numerici ottenuti mediante l'applicazione di qualsiasi percentuale, si devono considerare arrotondati ai cento chilogrammi superiori. L'intestatario della carta di circolazione del veicolo è tenuto a corrispondere agli enti proprietari delle strade percorse l'indennizzo di cui all'art. 10, comma 10, commisurato all'eccedenza rispetto ai limiti di massa di cui all'art. 62. Quando è accertata una eccedenza di massa superiore al dieci per cento della massa complessiva a pieno carico indicata nella carta di circolazione, la continuazione del viaggio è subordinata alla riduzione del carico entro i limiti consentiti. Le sanzioni amministrative previste nel presente articolo sono applicabili anche ai trasporti ed ai veicoli eccezionali, definiti all'art. 10, quando venga superata la massa complessiva massima indicata nell'autorizzazione, limitando in questo caso la franchigia del cinque per cento alle masse massime relative a quel veicolo, ai sensi dell'art. 62. La prosecuzione del viaggio è subordinata al rilascio di una nuova autorizzazione. La franchigia del cinque per cento è prevista anche per i trasporti eccezionali e in tale caso non decade la validità dell'autorizzazione. Costituiscono fonti di prova per il controllo del carico le risultanze degli strumenti di pesa in regola con le verifiche di legge e di quelli in dotazione agli organi di polizia, nonché i documenti di accompagnamento previsti da disposizioni di legge. Le spese per l'accertamento sono a carico dei soggetti di cui al comma 9 in solido. Ai veicoli immatricolati all'estero si applicano tutte le norme previste dal presente articolo.
 - La violazione deve essere contestata, con separato verbale, sia al conducente che al proprietario del veicolo, o al committente quando ricorre.
 - La violazione al proprietario è indicata nella casistica 167-26


_____ 167-20 _____

Riferimento normativo: art. 167 comma 5 in relazione all'art. 167 comma 5
Autotreno o autoarticolato che circola con massa complessiva fino a 10 t., con eccedenza non superiore a 3 t.

Codice violazione: [2797] 
Descrizione violazione: Conducente che circolava alla guida di un autotreno o con un autoarticolato avente massa complessiva fino a 10 t. e con eccedenza non superiore a 3t.
Sanzione pecuniaria
- diurna: euro 173,00
- diurna scontata del 30%: euro 121,10
- notturna: 
- notturna scontata del 30%: 
Decurtazione punti: 3
Sanzione accessoria: -
Note al verbale: -
Note operative:

 - Specificare sempre il peso consentito, l’eccedenza il luogo di partenza e quello di destinazione. Agli effetti delle sanzioni amministrative previste dal presente articolo le masse complessive a pieno carico indicate nelle carte di circolazione, nonché i valori numerici ottenuti mediante l'applicazione di qualsiasi percentuale, si devono considerare arrotondati ai cento chilogrammi superiori. L'intestatario della carta di circolazione del veicolo è tenuto a corrispondere agli enti proprietari delle strade percorse l'indennizzo di cui all'art. 10, comma 10, commisurato all'eccedenza rispetto ai limiti di massa di cui all'art. 62. Quando è accertata una eccedenza di massa superiore al dieci per cento della massa complessiva a pieno carico indicata nella carta di circolazione, la continuazione del viaggio è subordinata alla riduzione del carico entro i limiti consentiti. Le sanzioni amministrative previste nel presente articolo sono applicabili anche ai trasporti ed ai veicoli eccezionali, definiti all'art. 10, quando venga superata la massa complessiva massima indicata nell'autorizzazione, limitando in questo caso la franchigia del cinque per cento alle masse massime relative a quel veicolo, ai sensi dell'art. 62. La prosecuzione del viaggio è subordinata al rilascio di una nuova autorizzazione. La franchigia del cinque per cento è prevista anche per i trasporti eccezionali e in tale caso non decade la validità dell'autorizzazione. Costituiscono fonti di prova per il controllo del carico le risultanze degli strumenti di pesa in regola con le verifiche di legge e di quelli in dotazione agli organi di polizia, nonché i documenti di accompagnamento previsti da disposizioni di legge. Le spese per l'accertamento sono a carico dei soggetti di cui al comma 9 in solido. Ai veicoli immatricolati all'estero si applicano tutte le norme previste dal presente articolo.
 - La violazione deve essere contestata, con separato verbale, sia al conducente che al proprietario del veicolo, o al committente quando ricorre.
 - La violazione al proprietario è indicata nella casistica 167-26


_____ 167-21 _____

Riferimento normativo: art. 167 comma 5 in relazione all'art. 167 comma 5
Autotreno o autoarticolato che circola con massa complessiva fino a 10 t., con eccedenza superiore a 3 t.

Codice violazione: [2803] 
Descrizione violazione: Conducente che circolava alla guida di un autotreno o con un autoarticolato avente massa complessiva fino a 10 t. e con eccedenza superiore a 3t.
Sanzione pecuniaria
- diurna: euro 431,00
- diurna scontata del 30%: euro 301,70
- notturna: 
- notturna scontata del 30%: 
Decurtazione punti: 4
Sanzione accessoria: -
Note al verbale: -
Note operative:

 - Specificare sempre il peso consentito, l’eccedenza il luogo di partenza e quello di destinazione. Agli effetti delle sanzioni amministrative previste dal presente articolo le masse complessive a pieno carico indicate nelle carte di circolazione, nonché i valori numerici ottenuti mediante l'applicazione di qualsiasi percentuale, si devono considerare arrotondati ai cento chilogrammi superiori. L'intestatario della carta di circolazione del veicolo è tenuto a corrispondere agli enti proprietari delle strade percorse l'indennizzo di cui all'art. 10, comma 10, commisurato all'eccedenza rispetto ai limiti di massa di cui all'art. 62. Quando è accertata una eccedenza di massa superiore al dieci per cento della massa complessiva a pieno carico indicata nella carta di circolazione, la continuazione del viaggio è subordinata alla riduzione del carico entro i limiti consentiti. Le sanzioni amministrative previste nel presente articolo sono applicabili anche ai trasporti ed ai veicoli eccezionali, definiti all'art. 10, quando venga superata la massa complessiva massima indicata nell'autorizzazione, limitando in questo caso la franchigia del cinque per cento alle masse massime relative a quel veicolo, ai sensi dell'art. 62. La prosecuzione del viaggio è subordinata al rilascio di una nuova autorizzazione. La franchigia del cinque per cento è prevista anche per i trasporti eccezionali e in tale caso non decade la validità dell'autorizzazione. Costituiscono fonti di prova per il controllo del carico le risultanze degli strumenti di pesa in regola con le verifiche di legge e di quelli in dotazione agli organi di polizia, nonché i documenti di accompagnamento previsti da disposizioni di legge. Le spese per l'accertamento sono a carico dei soggetti di cui al comma 9 in solido. Ai veicoli immatricolati all'estero si applicano tutte le norme previste dal presente articolo.
 - La violazione deve essere contestata, con separato verbale, sia al conducente che al proprietario del veicolo, o al committente quando ricorre.
 - La violazione al proprietario è indicata nella casistica 167-26


_____ 167-22 _____

Riferimento normativo: art. 167 comma 6 in relazione all'art. 167 comma 6
Autotreno o autoarticolato che circola, in sovraccarico, con massa complessiva superiore a 10 t., con eccedenza non superiore a 1 t.

Codice violazione: [0000] 
Descrizione violazione: Conducente che circolava alla guida di un autotreno o con un autoarticolato, in sovraccarico, la cui massa complessiva a pieno carico risulti superiore a 10 t., con eccedenza non superiore a 1 t.
Sanzione pecuniaria
- diurna: euro 42,00
- diurna scontata del 30%: euro 29,40
- notturna: 
- notturna scontata del 30%: 
Decurtazione punti: 1
Sanzione accessoria: -
Note al verbale: -
Note operative:

 - Specificare sempre il peso consentito, l’eccedenza il luogo di partenza e quello di destinazione. Agli effetti delle sanzioni amministrative previste dal presente articolo le masse complessive a pieno carico indicate nelle carte di circolazione, nonché i valori numerici ottenuti mediante l'applicazione di qualsiasi percentuale, si devono considerare arrotondati ai cento chilogrammi superiori. L'intestatario della carta di circolazione del veicolo è tenuto a corrispondere agli enti proprietari delle strade percorse l'indennizzo di cui all'art. 10, comma 10, commisurato all'eccedenza rispetto ai limiti di massa di cui all'art. 62. Quando è accertata una eccedenza di massa superiore al dieci per cento della massa complessiva a pieno carico indicata nella carta di circolazione, la continuazione del viaggio è subordinata alla riduzione del carico entro i limiti consentiti. Le sanzioni amministrative previste nel presente articolo sono applicabili anche ai trasporti ed ai veicoli eccezionali, definiti all'art. 10, quando venga superata la massa complessiva massima indicata nell'autorizzazione, limitando in questo caso la franchigia del cinque per cento alle masse massime relative a quel veicolo, ai sensi dell'art. 62. La prosecuzione del viaggio è subordinata al rilascio di una nuova autorizzazione. La franchigia del cinque per cento è prevista anche per i trasporti eccezionali e in tale caso non decade la validità dell'autorizzazione. Costituiscono fonti di prova per il controllo del carico le risultanze degli strumenti di pesa in regola con le verifiche di legge e di quelli in dotazione agli organi di polizia, nonché i documenti di accompagnamento previsti da disposizioni di legge. Le spese per l'accertamento sono a carico dei soggetti di cui al comma 9 in solido. Ai veicoli immatricolati all'estero si applicano tutte le norme previste dal presente articolo.
 - La violazione deve essere contestata, con separato verbale, sia al conducente che al proprietario del veicolo, o al committente quando ricorre.
 - La violazione al proprietario è indicata nella casistica 167-26


_____ 167-23 _____

Riferimento normativo: art. 167 comma 5 in relazione all'art. 167 comma 5
Autotreno o autoarticolato che circola, in sovraccarico, con massa complessiva superiore a 10 t., con eccedenza non superiore a 2 t
.
Codice violazione: [0000] 
Descrizione violazione: Conducente che circolava alla guida di un autotreno o con un autoarticolato, in sovraccarico, la cui massa complessiva a pieno carico risulti superiore a 10 t., con eccedenza non superiore a 2 t.
Sanzione pecuniaria
- diurna: euro 87,00
- diurna scontata del 30%: euro 60,90
- notturna: 
- notturna scontata del 30%: 
Decurtazione punti: 2
Sanzione accessoria: -
Note al verbale: -
Note operative:

 - Specificare sempre il peso consentito, l’eccedenza il luogo di partenza e quello di destinazione. Agli effetti delle sanzioni amministrative previste dal presente articolo le masse complessive a pieno carico indicate nelle carte di circolazione, nonché i valori numerici ottenuti mediante l'applicazione di qualsiasi percentuale, si devono considerare arrotondati ai cento chilogrammi superiori. L'intestatario della carta di circolazione del veicolo è tenuto a corrispondere agli enti proprietari delle strade percorse l'indennizzo di cui all'art. 10, comma 10, commisurato all'eccedenza rispetto ai limiti di massa di cui all'art. 62. Quando è accertata una eccedenza di massa superiore al dieci per cento della massa complessiva a pieno carico indicata nella carta di circolazione, la continuazione del viaggio è subordinata alla riduzione del carico entro i limiti consentiti. Le sanzioni amministrative previste nel presente articolo sono applicabili anche ai trasporti ed ai veicoli eccezionali, definiti all'art. 10, quando venga superata la massa complessiva massima indicata nell'autorizzazione, limitando in questo caso la franchigia del cinque per cento alle masse massime relative a quel veicolo, ai sensi dell'art. 62. La prosecuzione del viaggio è subordinata al rilascio di una nuova autorizzazione. La franchigia del cinque per cento è prevista anche per i trasporti eccezionali e in tale caso non decade la validità dell'autorizzazione. Costituiscono fonti di prova per il controllo del carico le risultanze degli strumenti di pesa in regola con le verifiche di legge e di quelli in dotazione agli organi di polizia, nonché i documenti di accompagnamento previsti da disposizioni di legge. Le spese per l'accertamento sono a carico dei soggetti di cui al comma 9 in solido. Ai veicoli immatricolati all'estero si applicano tutte le norme previste dal presente articolo.
 - La violazione deve essere contestata, con separato verbale, sia al conducente che al proprietario del veicolo, o al committente quando ricorre.
 - La violazione al proprietario è indicata nella casistica 167-26


_____ 167-24 _____

Riferimento normativo: art. 167 comma 5 in relazione all'art. 167 comma 5
Autotreno o autoarticolato che circola, in sovraccarico, con massa complessiva superiore a 10 t., con eccedenza non superiore a 3 t.

Codice violazione: [0000] 
Descrizione violazione: Conducente che circolava alla guida di un autotreno o con un autoarticolato, in sovraccarico, la cui massa complessiva a pieno carico risulti superiore a 10 t., con eccedenza non superiore a 3 t.
Sanzione pecuniaria
- diurna: euro 173,00
- diurna scontata del 30%: euro 121,10
- notturna: 
- notturna scontata del 30%: 
Decurtazione punti: 3
Sanzione accessoria: -
Note al verbale: -
Note operative:

 - Specificare sempre il peso consentito, l’eccedenza il luogo di partenza e quello di destinazione. Agli effetti delle sanzioni amministrative previste dal presente articolo le masse complessive a pieno carico indicate nelle carte di circolazione, nonché i valori numerici ottenuti mediante l'applicazione di qualsiasi percentuale, si devono considerare arrotondati ai cento chilogrammi superiori. L'intestatario della carta di circolazione del veicolo è tenuto a corrispondere agli enti proprietari delle strade percorse l'indennizzo di cui all'art. 10, comma 10, commisurato all'eccedenza rispetto ai limiti di massa di cui all'art. 62. Quando è accertata una eccedenza di massa superiore al dieci per cento della massa complessiva a pieno carico indicata nella carta di circolazione, la continuazione del viaggio è subordinata alla riduzione del carico entro i limiti consentiti. Le sanzioni amministrative previste nel presente articolo sono applicabili anche ai trasporti ed ai veicoli eccezionali, definiti all'art. 10, quando venga superata la massa complessiva massima indicata nell'autorizzazione, limitando in questo caso la franchigia del cinque per cento alle masse massime relative a quel veicolo, ai sensi dell'art. 62. La prosecuzione del viaggio è subordinata al rilascio di una nuova autorizzazione. La franchigia del cinque per cento è prevista anche per i trasporti eccezionali e in tale caso non decade la validità dell'autorizzazione. Costituiscono fonti di prova per il controllo del carico le risultanze degli strumenti di pesa in regola con le verifiche di legge e di quelli in dotazione agli organi di polizia, nonché i documenti di accompagnamento previsti da disposizioni di legge. Le spese per l'accertamento sono a carico dei soggetti di cui al comma 9 in solido. Ai veicoli immatricolati all'estero si applicano tutte le norme previste dal presente articolo.
 - La violazione deve essere contestata, con separato verbale, sia al conducente che al proprietario del veicolo, o al committente quando ricorre.
 - La violazione al proprietario è indicata nella casistica 167-26


_____ 167-25 _____

Riferimento normativo: art. 167 comma 5 in relazione all'art. 167 comma 5
Autotreno o autoarticolato che circola, in sovraccarico, con massa complessiva superiore a 10 t., con eccedenza superiore a 3 t.

Codice violazione: [0000] 
Descrizione violazione: Conducente che circolava alla guida di un autotreno o con un autoarticolato, in sovraccarico, la cui massa complessiva a pieno carico risulti superiore a 10 t., con eccedenza superiore a 3 t.
Sanzione pecuniaria
- diurna: euro 431,00
- diurna scontata del 30%: euro 301,70
- notturna: 
- notturna scontata del 30%: 
Decurtazione punti: 4
Sanzione accessoria: -
Note al verbale: -
Note operative:

 - Specificare sempre il peso consentito, l’eccedenza il luogo di partenza e quello di destinazione. Agli effetti delle sanzioni amministrative previste dal presente articolo le masse complessive a pieno carico indicate nelle carte di circolazione, nonché i valori numerici ottenuti mediante l'applicazione di qualsiasi percentuale, si devono considerare arrotondati ai cento chilogrammi superiori. L'intestatario della carta di circolazione del veicolo è tenuto a corrispondere agli enti proprietari delle strade percorse l'indennizzo di cui all'art. 10, comma 10, commisurato all'eccedenza rispetto ai limiti di massa di cui all'art. 62. Quando è accertata una eccedenza di massa superiore al dieci per cento della massa complessiva a pieno carico indicata nella carta di circolazione, la continuazione del viaggio è subordinata alla riduzione del carico entro i limiti consentiti. Le sanzioni amministrative previste nel presente articolo sono applicabili anche ai trasporti ed ai veicoli eccezionali, definiti all'art. 10, quando venga superata la massa complessiva massima indicata nell'autorizzazione, limitando in questo caso la franchigia del cinque per cento alle masse massime relative a quel veicolo, ai sensi dell'art. 62. La prosecuzione del viaggio è subordinata al rilascio di una nuova autorizzazione. La franchigia del cinque per cento è prevista anche per i trasporti eccezionali e in tale caso non decade la validità dell'autorizzazione. Costituiscono fonti di prova per il controllo del carico le risultanze degli strumenti di pesa in regola con le verifiche di legge e di quelli in dotazione agli organi di polizia, nonché i documenti di accompagnamento previsti da disposizioni di legge. Le spese per l'accertamento sono a carico dei soggetti di cui al comma 9 in solido. Ai veicoli immatricolati all'estero si applicano tutte le norme previste dal presente articolo.
 - La violazione deve essere contestata, con separato verbale, sia al conducente che al proprietario del veicolo, o al committente quando ricorre.
 - La violazione al proprietario è indicata nella casistica 167-26


_____ 167-26 _____

Riferimento normativo: art. 167 comma 9 in relazione all'art. 167 comma 9
Proprietario del veicolo che non osserva quanto indicato nel presente articolo.

Codice violazione: Vedi casistiche
Descrizione violazione: Proprietario del veicolo che non osserva quanto indicato nel presente articolo:
[2743] Proprietario del veicolo il cui conducente che circolava col veicolo la cui massa complessiva a pieno carico risultava essere superiore di oltre il cinque per cento a quella indicata nella carta di circolazione, essendo detta massa è superiore a 10 t. - Eccedenza non supera 1t.
[2749] Proprietario del veicolo il cui conducente che circolava col veicolo la cui massa complessiva a pieno carico risultava essere superiore di oltre il cinque per cento a quella indicata nella carta di circolazione, essendo detta massa è superiore a 10 t. - Eccedenza non supera 2t.
[2737] Proprietario del veicolo il cui conducente che circolava col veicolo la cui massa complessiva a pieno carico risultava essere superiore di oltre il cinque per cento a quella indicata nella carta di circolazione, essendo detta massa è superiore a 10 t. - Eccedenza non supera 3t.
[2758] Proprietario del veicolo il cui conducente che circolava col veicolo la cui massa complessiva a pieno carico risultava essere superiore di oltre il cinque per cento a quella indicata nella carta di circolazione, essendo detta massa è superiore a 10 t. - Eccedenza supera 3t.
[0000] Proprietario del veicolo il cui conducente che circolava col veicolo (ibrido-elettrico-gpl-metano) la cui massa complessiva a pieno carico risultava essere superiore di oltre il cinque per cento a quella indicata nella carta di circolazione, essendo detta massa è superiore a 10 t. Eccedenza non supera 1t.
[0000] Proprietario del veicolo il cui conducente che circolava col veicolo (ibrido-elettrico-gpl-metano) la cui massa complessiva a pieno carico risultava essere superiore di oltre il cinque per cento a quella indicata nella carta di circolazione, essendo detta massa è superiore a 10 t. Eccedenza non supera 2t.
[0000] Proprietario del veicolo il cui conducente che circolava col veicolo (ibrido-elettrico-gpl-metano) la cui massa complessiva a pieno carico risultava essere superiore di oltre il cinque per cento a quella indicata nella carta di circolazione, essendo detta massa è superiore a 10 t. Eccedenza non supera 3t.
[0000] Proprietario del veicolo il cui conducente che circolava col veicolo (ibrido-elettrico-gpl-metano) la cui massa complessiva a pieno carico risultava essere superiore di oltre il cinque per cento a quella indicata nella carta di circolazione, essendo detta massa è superiore a 10 t. Eccedenza supera 3t.
[2764] Proprietario del veicolo il cui conducente che circolava col veicolo la cui massa complessiva a pieno carico risultava essere non superiore a 10 t. con eccedenza massima <=5%
[2770] Proprietario del veicolo il cui conducente che circolava col veicolo la cui massa complessiva a pieno carico risultava essere non superiore a 10 t. con eccedenza massima <=15%
[2776] Proprietario del veicolo il cui conducente che circolava col veicolo la cui massa complessiva a pieno carico risultava essere non superiore a 10 t. con eccedenza massima <=25%
[2782] Proprietario del veicolo il cui conducente che circolava col veicolo la cui massa complessiva a pieno carico risultava essere non superiore a 10 t. con eccedenza massima > 25%
[0000] Proprietario del veicolo il cui conducente che circolava col veicolo (ibrido-elettrico-gpl-metano) la cui massa complessiva a pieno carico risultava essere non superiore a 10 t. e la cui eccedenza, è <= 5%.
[0000] Proprietario del veicolo il cui conducente che circolava col veicolo (ibrido-elettrico-gpl-metano) la cui massa complessiva a pieno carico risultava essere non superiore a 10 t. e la cui eccedenza, è <= 15%.
[0000] Proprietario del veicolo il cui conducente che circolava col veicolo (ibrido-elettrico-gpl-metano) la cui massa complessiva a pieno carico risultava essere non superiore a 10 t. e la cui eccedenza, è <= 25%.
[0000] Proprietario del veicolo il cui conducente che circolava col veicolo (ibrido-elettrico-gpl-metano) la cui massa complessiva a pieno carico risultava essere non superiore a 10 t. e la cui eccedenza, è >  25%.
[2812] Proprietario del veicolo il cui conducente che circolava con autoveicolo adibito al trasporto di veicoli violando le disposizioni contenute nel comma 4 del presente articolo.
[2788] Proprietario del veicolo il cui conducente che circolava alla guida di un autotreno o con un autoarticolato avente massa complessiva fino a 10 t. e con eccedenza non superiore a 1t.
[2794] Proprietario del veicolo il cui conducente che circolava alla guida di un autotreno o con un autoarticolato avente massa complessiva fino a 10 t. e con eccedenza non superiore a 2t.
[2800] Proprietario del veicolo il cui conducente che circolava alla guida di un autotreno o con un autoarticolato avente massa complessiva fino a 10 t. e con eccedenza non superiore a 3t.
[2806] Proprietario del veicolo il cui conducente che circolava alla guida di un autotreno o con un autoarticolato avente massa complessiva fino a 10 t. e con eccedenza superiore a 3t.
[0000] Proprietario del veicolo il cui conducente che circolava alla guida di un autotreno o con un autoarticolato, in sovraccarico, la cui massa complessiva a pieno carico risulti superiore a 10 t., con eccedenza non superiore a 1 t.
[0000] Proprietario del veicolo il cui conducente che circolava alla guida di un autotreno o con un autoarticolato, in sovraccarico, la cui massa complessiva a pieno carico risulti superiore a 10 t., con eccedenza non superiore a 2 t.
[0000] Proprietario del veicolo il cui conducente che circolava alla guida di un autotreno o con un autoarticolato, in sovraccarico, la cui massa complessiva a pieno carico risulti superiore a 10 t., con eccedenza non superiore a 3 t.
[0000] Proprietario del veicolo il cui conducente che circolava alla guida di un autotreno o con un autoarticolato, in sovraccarico, la cui massa complessiva a pieno carico risulti superiore a 10 t., con eccedenza superiore a 3 t.
[2818] Proprietario del veicolo il cui conducente che circolava alla guida di un trasporto eccezionale, con massa complessiva non superiore a 1t.
[2824] Proprietario del veicolo il cui conducente che circolava alla guida di un trasporto eccezionale, con massa complessiva non superiore a 2t.
[2830] Proprietario del veicolo il cui conducente che circolava alla guida di un trasporto eccezionale, con massa complessiva non superiore a 3t.
[2836] Proprietario del veicolo il cui conducente che circolava alla guida di un trasporto eccezionale, con massa complessiva superiore a 3t.
Sanzione pecuniaria
- diurna: si applica la sanzione corrispondente alla violazione commessa dal conducente
- diurna scontata del 30%: si applica la sanzione corrispondente alla violazione commessa dal conducente
- notturna: 
- notturna scontata del 30%: 
Decurtazione punti: si applica la sanzione corrispondente alla violazione commessa dal conducente
Sanzione accessoria: -
Note al verbale: -
Note operative:


_____ 167-27 _____

Riferimento normativo: art. 167 comma 11 in relazione all'art. 167 comma 11
Trasporto eccezionale che supera i limiti di massa autorizzati, eccedenza non superiore a 1t.

Codice violazione: [2815] 
Descrizione violazione: Circolava alla guida di un trasporto eccezionale, con massa complessiva non superiore a 1t.
Sanzione pecuniaria
- diurna: euro 42,00
- diurna scontata del 30%: euro 29,40
- notturna: 
- notturna scontata del 30%: 
Decurtazione punti: 1
Sanzione accessoria: -
Note al verbale: -
Note operative:

 - La violazione deve essere contestata, con separato verbale, sia al conducente che al proprietario del veicolo, o al committente quando ricorre.
 - La violazione al proprietario è indicata nella casistica 167-26


_____ 167-28 _____

Riferimento normativo: art. 167 comma 11 in relazione all'art. 167 comma 11
Trasporto eccezionale che supera i limiti di massa autorizzati, eccedenza non superiore a 2t.

Codice violazione: [2821] 
Descrizione violazione: Circolava alla guida di un trasporto eccezionale, con massa complessiva non superiore a 2t.
Sanzione pecuniaria
- diurna: euro 87,00
- diurna scontata del 30%: euro 60,90
- notturna: 
- notturna scontata del 30%: 
Decurtazione punti: 2
Sanzione accessoria: -
Note al verbale: -
Note operative:

 - La violazione deve essere contestata, con separato verbale, sia al conducente che al proprietario del veicolo, o al committente quando ricorre.
 - La violazione al proprietario è indicata nella casistica 167-26


_____ 167-29 _____

Riferimento normativo: art. 167 comma 11 in relazione all'art. 167 comma 11
Trasporto eccezionale che supera i limiti di massa autorizzati, eccedenza non superiore a 3t.

Codice violazione: [2827] 
Descrizione violazione: Circolava alla guida di un trasporto eccezionale, con massa complessiva non superiore a 3t.
Sanzione pecuniaria
- diurna: euro 173,00
- diurna scontata del 30%: euro 121,10
- notturna: 
- notturna scontata del 30%: 
Decurtazione punti: 3
Sanzione accessoria: -
Note al verbale: -
Note operative:

 - La violazione deve essere contestata, con separato verbale, sia al conducente che al proprietario del veicolo, o al committente quando ricorre.
 - La violazione al proprietario è indicata nella casistica 167-26


_____ 167-30 _____

Riferimento normativo: art. 167 comma 11 in relazione all'art. 167 comma 11
Trasporto eccezionale che supera i limiti di massa autorizzati, eccedenza superiore a 3t.

Codice violazione: [2833] 
Descrizione violazione: Circolava alla guida di un trasporto eccezionale, con massa complessiva superiore a 3t.
Sanzione pecuniaria
- diurna: euro 431,00
- diurna scontata del 30%: euro 301,70
- notturna: 
- notturna scontata del 30%: 
Decurtazione punti: 4
Sanzione accessoria: -
Note al verbale: -
Note operative:

 - La violazione deve essere contestata, con separato verbale, sia al conducente che al proprietario del veicolo, o al committente quando ricorre.
 - La violazione al proprietario è indicata nella casistica 167-26

 .

 

DISCLAMER: Il testo della presente norma non riveste carattere di ufficialità e non sostituisce in alcun modo quello pubblicato in G.U.  che ne costituisce la pubblicazione ufficiale. Vietata la riproduzione, anche parziale, del presente contenuto senza la preventiva autorizzazione degli amministratori del portale.


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