PRONTUARIO CODICE DELLA STRADA

Decreto legislativo 30.04.1992, n. 285

Sezione curata da: Palumbo Salvatore e Molteni Claudio

TITOLO V
NORME DI COMPORTAMENTO

Articolo 162 CdS
Segnalazione di veicolo fermo

(Vedi art. 162 del Codice della Strada)
(Vedi art. 357art. 358 e art. 359 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del C.d.S.)

 

Note comuni:
   Regolamenta la segnalazione dei veicoli fermi
   Il regolamento specifica: il presegnalamento e la posizione del segnale mobile di pericolo; tipo ed omologazione del segnale mobile di pericolo; caratteristiche del segnale mobile di pericolo.


_____ 162-1 _____

Riferimento normativo: art. 162 comma 1 in relazione all'art. 162 comma 5
Perchè ometteva di collocare, il segnale mobile di pericolo 

Codice violazione: [2701] [ore notturne 0000]
Descrizione violazione: Fuori dal centro abitato, conducente di veicolo sprovvisto di segnale mobile di pericolo, ove prescritto, che:
 - non provvedeva in altro modo a presegnalare efficacemente l’ostacolo;
 - non posizionava il segnale alla distanza prevista dal regolamento; non disponeva del segnale mobile.
Sanzione pecuniaria
- diurna: euro 42,00
- diurna scontata del 30%: euro 29,40
- notturna: 
- notturna scontata del 30%: 
Decurtazione punti: 2
Sanzione accessoria: -
Note al verbale: -
Note operative:

 - Sono fatti salvi gli obblighi di cui all'art. 152. Sono esclusi dal presente obbligo i velocipedi, i ciclomotori a due ruote e i motocicli.
 - Distanze: 50 metri; In autostrada e extraurbane principali 100 metri.


_____ 162-2 _____

Riferimento normativo: art. 162 comma 3 in relazione all'art. 162 comma 5
Perché circolava con veicolo munito di segnale mobile di pericolo non conforme
 
Codice violazione: [2698] [ore notturne 0000]
Descrizione violazione: Fuori dal centro abitato, esponeva, ove prescritto, segnale mobile di pericolo:
 - non conforme al modello approvato;
 - non riportante gli estremi dell'approvazione.
Sanzione pecuniaria
- diurna: euro 42,00
- diurna scontata del 30%: euro 29,40
- notturna: 
- notturna scontata del 30%: 
Decurtazione punti: 2
Sanzione accessoria: -
Note al verbale: -
Note operative:

 - Sono fatti salvi gli obblighi di cui all'art. 152. Sono esclusi dal presente obbligo i velocipedi, i ciclomotori a due ruote e i motocicli. Nel regolamento sono stabilite le caratteristiche e le modalità di approvazione del segnale.


_____ 162-3 _____

Riferimento normativo: art. 162 comma 4 in relazione all'art. 162 comma 5
Perché circolava con veicolo non munito del segnale mobile di pericolo
 
Codice violazione: [0000] [ore notturne 0000]
Descrizione violazione: Conducente del veicolo, non dotato di segnale mobile di pericolo, che non provvede a segnalare il pericolo in modo efficiente.
Sanzione pecuniaria
- diurna: euro 42,00
- diurna scontata del 30%: euro 29,40
- notturna: 
- notturna scontata del 30%: 
Decurtazione punti: 2
Sanzione accessoria: -
Note al verbale: -
Note operative:

 - Sono fatti salvi gli obblighi di cui all'art. 152. Sono esclusi dal presente obbligo i velocipedi, i ciclomotori a due ruote e i motocicli. Nel regolamento sono stabilite le caratteristiche e le modalità di approvazione del segnale.


_____ 162-4 _____

Riferimento normativo: art. 162 comma 4-bis in relazione all'art. 162 comma 5
Mancato utilizzo di dispositivi retroriflettenti di protezione individuale. 

Codice violazione: [2702] [ore notturne 0000]
Descrizione violazione: Mancato utilizzo, nelle operazioni di presegnalazione con il segnale mobile di pericolo, dei dispositivi retroriflettenti di protezione individuale.
Sanzione pecuniaria
- diurna: euro 42,00
- diurna scontata del 30%: euro 29,40
- notturna: 
- notturna scontata del 30%: 
Decurtazione punti: 2
Sanzione accessoria: -
Note al verbale: -
Note operative:

 - Sono fatti salvi gli obblighi di cui all'art. 152. Sono esclusi dal presente obbligo i velocipedi, i ciclomotori a due ruote e i motocicli. Nel regolamento sono stabilite le caratteristiche e le modalità di approvazione del segnale.


_____ 162-5 _____

Riferimento normativo: art. 162 comma 4-bis in relazione all'art. 162 comma 5
Mancato utilizzo di dispositivi retroriflettenti di protezione individuale. 

Codice violazione: [2702] [ore notturne 0000]
Descrizione violazione: Mancato utilizzo, nelle operazioni di presegnalazione con il segnale mobile di pericolo, dei dispositivi retroriflettenti di protezione individuale.
Sanzione pecuniaria
- diurna: euro 42,00
- diurna scontata del 30%: euro 29,40
- notturna: 
- notturna scontata del 30%: 
Decurtazione punti: 2
Sanzione accessoria: -
Note al verbale: -
Note operative:

 - Sono fatti salvi gli obblighi di cui all'art. 152. Sono esclusi dal presente obbligo i velocipedi, i ciclomotori a due ruote e i motocicli. Nel regolamento sono stabilite le caratteristiche e le modalità di approvazione del segnale.


_____ 162-6 _____

Riferimento normativo: art. 162 comma 4-ter in relazione all'art. 162 comma 5
Mancato utilizzo del giubbotto o bretelle retroriflettenti ad alta visibilità.

Codice violazione: [2703] [ore notturne 0000]
Descrizione violazione: Conducente del veicolo, che scendendo dal veicolo, circolava sulla strada senza avere indossato il giubbotto o le bretelle retroriflettenti ad alta visibilità.
Sanzione pecuniaria
- diurna: euro 42,00
- diurna scontata del 30%: euro 29,40
- notturna: 
- notturna scontata del 30%: 
Decurtazione punti: 2
Sanzione accessoria: -
Note al verbale: -
Note operative:

 - Tale obbligo si applica anche se il conducente si trova sulle corsie d'emergenza o sulle piazzole di sosta

 .

 

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