PRONTUARIO CODICE DELLA STRADA
Decreto legislativo 30.04.1992, n. 285
Sezione curata da: Palumbo Salvatore e Molteni Claudio
TITOLO V
NORME DI COMPORTAMENTO
Articolo 162 CdS
Segnalazione di veicolo fermo
(Vedi art. 162 del Codice della Strada)
(Vedi art. 357, art. 358 e art. 359 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del C.d.S.)
Note comuni:
Regolamenta la segnalazione dei veicoli fermi
Il regolamento specifica: il presegnalamento e la posizione del segnale mobile di pericolo; tipo ed omologazione del segnale mobile di pericolo; caratteristiche del segnale mobile di pericolo.
_____ 162-1 _____
Riferimento normativo: art. 162 comma 1 in relazione all'art. 162 comma 5
Perchè ometteva di collocare, il segnale mobile di pericolo
Codice violazione: [2701] [ore notturne 0000]
Descrizione violazione: Fuori dal centro abitato, conducente di veicolo sprovvisto di segnale mobile di pericolo, ove prescritto, che:
- non provvedeva in altro modo a presegnalare efficacemente l’ostacolo;
- non posizionava il segnale alla distanza prevista dal regolamento; non disponeva del segnale mobile.
Sanzione pecuniaria
- diurna: euro 42,00
- diurna scontata del 30%: euro 29,40
- notturna:
- notturna scontata del 30%:
Decurtazione punti: 2
Sanzione accessoria: -
Note al verbale: -
Note operative:
- Sono fatti salvi gli obblighi di cui all'art. 152. Sono esclusi dal presente obbligo i velocipedi, i ciclomotori a due ruote e i motocicli.
- Distanze: 50 metri; In autostrada e extraurbane principali 100 metri.
_____ 162-2 _____
Riferimento normativo: art. 162 comma 3 in relazione all'art. 162 comma 5
Perché circolava con veicolo munito di segnale mobile di pericolo non conforme
Codice violazione: [2698] [ore notturne 0000]
Descrizione violazione: Fuori dal centro abitato, esponeva, ove prescritto, segnale mobile di pericolo:
- non conforme al modello approvato;
- non riportante gli estremi dell'approvazione.
Sanzione pecuniaria
- diurna: euro 42,00
- diurna scontata del 30%: euro 29,40
- notturna:
- notturna scontata del 30%:
Decurtazione punti: 2
Sanzione accessoria: -
Note al verbale: -
Note operative:
- Sono fatti salvi gli obblighi di cui all'art. 152. Sono esclusi dal presente obbligo i velocipedi, i ciclomotori a due ruote e i motocicli. Nel regolamento sono stabilite le caratteristiche e le modalità di approvazione del segnale.
_____ 162-3 _____
Riferimento normativo: art. 162 comma 4 in relazione all'art. 162 comma 5
Perché circolava con veicolo non munito del segnale mobile di pericolo
Codice violazione: [0000] [ore notturne 0000]
Descrizione violazione: Conducente del veicolo, non dotato di segnale mobile di pericolo, che non provvede a segnalare il pericolo in modo efficiente.
Sanzione pecuniaria
- diurna: euro 42,00
- diurna scontata del 30%: euro 29,40
- notturna:
- notturna scontata del 30%:
Decurtazione punti: 2
Sanzione accessoria: -
Note al verbale: -
Note operative:
- Sono fatti salvi gli obblighi di cui all'art. 152. Sono esclusi dal presente obbligo i velocipedi, i ciclomotori a due ruote e i motocicli. Nel regolamento sono stabilite le caratteristiche e le modalità di approvazione del segnale.
_____ 162-4 _____
Riferimento normativo: art. 162 comma 4-bis in relazione all'art. 162 comma 5
Mancato utilizzo di dispositivi retroriflettenti di protezione individuale.
Codice violazione: [2702] [ore notturne 0000]
Descrizione violazione: Mancato utilizzo, nelle operazioni di presegnalazione con il segnale mobile di pericolo, dei dispositivi retroriflettenti di protezione individuale.
Sanzione pecuniaria
- diurna: euro 42,00
- diurna scontata del 30%: euro 29,40
- notturna:
- notturna scontata del 30%:
Decurtazione punti: 2
Sanzione accessoria: -
Note al verbale: -
Note operative:
- Sono fatti salvi gli obblighi di cui all'art. 152. Sono esclusi dal presente obbligo i velocipedi, i ciclomotori a due ruote e i motocicli. Nel regolamento sono stabilite le caratteristiche e le modalità di approvazione del segnale.
_____ 162-5 _____
Riferimento normativo: art. 162 comma 4-bis in relazione all'art. 162 comma 5
Mancato utilizzo di dispositivi retroriflettenti di protezione individuale.
Codice violazione: [2702] [ore notturne 0000]
Descrizione violazione: Mancato utilizzo, nelle operazioni di presegnalazione con il segnale mobile di pericolo, dei dispositivi retroriflettenti di protezione individuale.
Sanzione pecuniaria
- diurna: euro 42,00
- diurna scontata del 30%: euro 29,40
- notturna:
- notturna scontata del 30%:
Decurtazione punti: 2
Sanzione accessoria: -
Note al verbale: -
Note operative:
- Sono fatti salvi gli obblighi di cui all'art. 152. Sono esclusi dal presente obbligo i velocipedi, i ciclomotori a due ruote e i motocicli. Nel regolamento sono stabilite le caratteristiche e le modalità di approvazione del segnale.
_____ 162-6 _____
Riferimento normativo: art. 162 comma 4-ter in relazione all'art. 162 comma 5
Mancato utilizzo del giubbotto o bretelle retroriflettenti ad alta visibilità.
Codice violazione: [2703] [ore notturne 0000]
Descrizione violazione: Conducente del veicolo, che scendendo dal veicolo, circolava sulla strada senza avere indossato il giubbotto o le bretelle retroriflettenti ad alta visibilità.
Sanzione pecuniaria
- diurna: euro 42,00
- diurna scontata del 30%: euro 29,40
- notturna:
- notturna scontata del 30%:
Decurtazione punti: 2
Sanzione accessoria: -
Note al verbale: -
Note operative:
- Tale obbligo si applica anche se il conducente si trova sulle corsie d'emergenza o sulle piazzole di sosta
.
DISCLAMER: Il testo della presente norma non riveste carattere di ufficialità e non sostituisce in alcun modo quello pubblicato in G.U. che ne costituisce la pubblicazione ufficiale. Vietata la riproduzione, anche parziale, del presente contenuto senza la preventiva autorizzazione degli amministratori del portale.