PRONTUARIO CODICE DELLA STRADA
Decreto legislativo 30.04.1992, n. 285
Sezione curata da: Palumbo Salvatore e Molteni Claudio
TITOLO V
NORME DI COMPORTAMENTO
Articolo 152 CdS
Segnalazione visiva e illuminazione dei veicoli
(Vedi art. 152 del Codice della Strada)
(Vedi art. 000 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del C.d.S.)
Note comuni:
Regolamenta la disciplina delle segnalazioni visive e di illuminazione dei veicoli
_____ 152-1 _____
Riferimento normativo: art. 152 comma 1 in relazione all'art. 152 comma 2
Per non aver fatto uso dei dispositivi di segnalazione visiva o di illuminazione.
Codice violazione: [2420] [ore notturne]
Descrizione violazione: Circolava alla guida del ciclomotore o del motociclo, anche nei centri abitati, senza fare uso dei proiettori anabbaglianti.
Sanzione pecuniaria
- diurna: euro 42,00
- diurna scontata del 30%: euro 29,40
- notturna:
- notturna scontata del 30%:
Decurtazione punti: -
Sanzione accessoria: -
Note al verbale: -
Note operative:
_____ 152-2 _____
Riferimento normativo: art. 152 comma 1 in relazione all'art. 152 comma 2
Per non aver fatto uso dei dispositivi di segnalazione visiva o di illuminazione fuori dai centri abitati.
Codice violazione: [] [ore notturne]
Descrizione violazione: Circolava alla guida del veicolo a motore, fuori dai centri abitati, senza fare uso delle luci di posizione, dei proiettori anabbaglianti e, se prescritte, luci della targa e delle luci d’ingombro.
Sanzione pecuniaria
- diurna: euro 42,00
- diurna scontata del 30%: euro 29,40
- notturna:
- notturna scontata del 30%:
Decurtazione punti: -
Sanzione accessoria: -
Note al verbale: -
Note operative:
• Ad eccezione dei veicoli iscritti nei registri ASI, Storico Lancia, Italiano FIAT, Italiano Alfa Romeo, Storico FMI. Fuori dei casi indicati nel presente comma 1, in luogo di questi dispositivi, se il veicolo ne è dotato, possono essere utilizzate le luci di marcia diurna.
• Ove prescritti, se mancanti contestare anche art. 72 o se inefficienti art. 79
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