PRONTUARIO CODICE DELLA STRADA
Decreto legislativo 30.04.1992, n. 285
Sezione curata da: Palumbo Salvatore e Molteni Claudio
TITOLO IV
GUIDA DEI VEICOLI E CONDUZIONE DEGLI ANIMALI
Articolo 126-bis CdS
Patente a punti
(Vedi art. 126-bis del Codice della Strada)
(Vedi art. 000 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del C.d.S.)
Note comuni:
Regolamenta la disciplina sulle targhe
_____ 126.bis-1 _____
Riferimento normativo: art. 126-bis in relazione all'art. 126-bis comma 2
Per non aver fornito i dati personali e della patente di guida del conducente del veicolo al momento della commessa violazione.
Codice violazione: 2048 (ore notturne 0000)
Descrizione violazione: Invitato a farlo, ometteva di comunicare i dati del conducente alla guida del proprio veicolo.
Sanzione pecuniaria
- diurna: euro 291,00
- diurna scontata del 30%: euro 203,70
- notturna: -
- notturna scontata del 30%: -
Decurtazione punti: -
Sanzione accessoria: -
Note al verbale:
Note operative:
• Nel caso che non sia possibile identificare il conducente del veicolo, le sue generalità devono essere fornite dal proprietario del veicolo stesso (o, nel caso di persona giuridica, dal legale rappresentante o suo delegato) senza che nei loro confronti si attui decurtazione di punti dalla loro patente di guida.
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